Il 31 maggio 2016 scade il termine per l’operatore (proprietario o persona terza appositamente delegata) per comunicare al Ministero dell’Ambiente - tramite Il sito dell’ISPRA - le informazioni riguardanti le quantità di gas fluorurati immessi in atmosfera nell’anno 2015 da apparecchiature e impianti contenenti 5 tonnellate o più di Co2 equivalente (pari o superiore a 3 kg) di gas fluorurati a effetto serra. I dati relativi vanno determinati sulla base di quelli riportati nel registro d’impianto.
S’intende per operatore il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto o la persona terza da questi delegata per iscritto ad effettuare il controllo di funzionamento. Il controllo di funzionamento dell’apparecchiatura o dell’impianto deve comprendere, in linea di principio, i seguenti elementi:
•libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliar-ne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere a terzi l’accesso;
•controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria (es. prendere la decisione di accensione e spegnimento);
•potere (compreso quello finanziario) di decidere in merito:
→a eventuali modifiche tecniche (es. sostituzione di un componente, installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite);
→alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto;
→all’esecuzione dei controlli (es. controlli delle perdite) o delle riparazioni.
Sono soggette alla comunicazione in questione:
•le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore;
•gli impianti di protezione antincendio,
contenenti 5 tonnellate o più di Co2 equivalente (pari o superiore a 3 kg) di gas fluorurati a effetto serra.
Non sono invece oggetto di comunicazione, le apparecchiature e gli impianti contenenti HCFC (idroclorofluorocarburi), tra i quali vi è ricompreso anche il gas R22, in quanto sono gas classificati come lesivi per l’ozono e non ad effetto serra.
La normativa comunitaria che regolamenta i gas fluorurati a effetto ser-ra dispone l’obbligo per l’operatore di far effettuare la verifica:
•delle apparecchiature di refrigerazione, dei condizionamento d’aria, delle pompe di calore mobili, compresi i circuiti,
•degli impianti fissi di protezione antincendio, con cadenza:
→annuale, se contengono 5 tonnellate o più di Co2 equivalente (pari o superiore a 3 kg) e inferiore a 50 tonnellate di Co2 equivalente (sino a 30 kg); sono escluse dal controllo annuale le apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti me-no di 10 tonnellate di Co2 equivalente (meno di 6 kg) di gas fluorurati a effetto serra;
→semestrale, se contengono 50 tonnellate o più di Co2 equivalente (pari o superiore a 30 kg) e inferiore a 500 tonnellate di Co2 equiva-lente (sino a 300 kg) di gas fluorurati a effetto serra;
→trimestrale, se contengono 500 tonnellate o più di Co2 equivalente (pari o superiore a 300 kg) di gas fluorurati a effetto serra.
Per le apparecchiature e gli impianti in questione è previsto l’obbligo di dover predisporre appositi registri di controllo. Possono effettuare gli interventi d’installazione, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature e degli impianti in questione, le imprese che sono iscritte in un apposito registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate FGAS.
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