Il 31 maggio 2018 scade il termine entro il quale l’operatore (pro-prietario o persona terza appositamente delegata) deve comunicare al Ministero dell’Ambiente, per il tramite del sito internet dell’ISPRA, le informazioni riguardanti le quantità di gas fluorurati a effetto serra immessi in atmosfera nell’anno 2017 e relative alle apparec-chiature e agli impianti contenenti 3 kg o più di detti gas (pari o superiore a 5 tonnellate o più di CO2 equivalente).
I dati da comunicare devono essere determinati sulla base di quelli riportati nel registro dell’impianto.
Nel caso in cui non vi siano state delle perdite, nella comunicazione in questione va indicato, nella parte relativa, il valore “zero”.
Anche per quest’anno, la comunicazione ISPRA deve essere effettuata in kg e non in tonnellate di Co2 equivalente.
Sono soggette alla comunicazione in questione:
•le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e le pompe di calore
•gli impianti di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di detti gas (pari o superiore a 5 tonnellate o più di CO2 equivalente) di gas fluorurati a effetto serra.
Nota: Non sono invece oggetto di comunicazione le apparecchiature e gli impianti contenenti l’HCFC (idroclorofluorocarburi), tra i quali vi è ricompreso anche il gas R22, in quanto sono gas classificati come lesivi per l’ozono e non ad effetto serra. Ricordiamo che è prevista la sanzione amministrativa da € 1.000 a 10.000 nei confronti dell’operatore che:
•non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una comunicazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente;
•trasmetta al Ministero, per il tramite dell’ISPRA, una comunicazione incompleta o inesatta.
Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it