Approfondimento a cura dell'Area Sindacale di Confapi Padova
Come noto i Voucher e il Lavoro Occasionale di tipo accessorio, sono stati abrogati lo scorso marzo con il D.L. 17 marzo 2017, n. 25. Il Governo ha poi pensato di reintrodurre una nuova forma di lavoro occasionale, cd i “nuovi voucher” che prendono il nome di PrestO e Libretto Famiglia, disciplinati dall’art. 54 bis del D.L. 50/2017.
Nel dettaglio per prestazioni di tipo occasionale le famiglie utilizzeranno per pagare il “libretto famiglia” mentre le micro imprese il “contratto di prestazione occasionale” anche detto “PrestO”, al posto dei voucher aboliti.
I nuovi voucher per le aziende sono a tutti gli effetti una nuova tipologia di contratto e potranno essere usati solo dalle aziende con meno di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. In ogni caso sono escluse le aziende del settore edilizio e minerario, e quelle che eseguono appalti di opere e servizi. PrestO non può essere usato nel caso in cui tra prestatore e committente vi sia in corso (o sia cessato da meno di 6 mesi) un rapporto di lavoro subordinato o CO.CO.CO.
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali (Art. 7, 8 e 9 D. Lgs. 66/2003). La misura minima oraria delle prestazioni occasionali è pari a € 12,375 lordi, comprensivi di € 9 quota netta per il lavoratore ed € 3,375 divisi tra contribuzione gestione separata (33%), assicurazione INAIL (3,5%) ed oneri di gestione (1%).
Il compenso pattuito per singola prestazione non potrà essere inferiore a 36 euro e non si potrannoattivare prestazioni di durata superiore a quattro ore continuative nell’arco della stessa giornata.
Per quanto riguarda i limiti economici, si possono usare i nuovi voucher PrestO:
1. Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
2. Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
3. Per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
I limiti di cui al punto 2, possono essere superati nel caso di utilizzo di prestatori con determinati requisiti, in quanto ai fini del computo economico contano il 75%: pensionati (vecchiaia o invalidità), giovani studenti sotto i venticinque anni, disoccupati (D. lgs. 150/2015), percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Il contratto di prestazione occasionale presuppone il versamento anticipato delle somme necessarie al pagamento delle prestazioni, presso la piattaforma INPS e l’attivazione preventiva alla prestazione, con la comunicazione da parte dell’utilizzatore dei dati anagrafici del lavoratore e i dettagli della prestazione (oggetto della prestazione - luogo di svolgimento – orari – compenso pattuito). Il prestatore riceverà la conferma della comunicazione, via sms o mail.
Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, il committente è tenuto a comunicare l’annullamento entro i 3 giorni successivi al giorno programmato di svolgimento della prestazione attraverso la piattaforma INPS o tramite contact center. In mancanza, l’INPS provvederà ugualmente al pagamento delle
prestazione.
L'erogazione dei compensi, tramite Inps, avviene entro il 15 del mese successivo alla prestazione, in entrambi i casi di Libretto Famiglia e Contratto PrestO, con accredito su conto corrente o bonifico presso le Poste (però con oneri aggiuntivi a carico del lavoratore). I contributi previdenziali e Inail sono accreditati invece direttamente da Inps tramite piattaforma.
In caso di superamento del tetto di reddito pari a 2.500 euro per ciascun lavoratore o comunque di durata della prestazione superiore a 280 ore in un anno, il rapporto si trasforma in contratto di lavoro a tempo indeterminato. Se si violano gli obblighi di comunicazione, scatta la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera in cui si accerta la violazione.
I compensi derivanti da prestazioni occasionali sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sullo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio del permesso di soggiorno.
L’INPS ha chiesto all’Agenzia delle Entrate di istituire le causali per il versamento delle somme dovute per tali prestazioni. L’Agenzia è intervenuta indicando la causale CLOC.
Per ogni ulteriore dettaglio si rinvia alla Circolare INPS n. 107 del 05/07/2017.
Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it