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AUTONOMIA DIFFERENZIATA: APPROVATO ALLA CAMERA IL DDL CALDEROLI

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L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il ddl sull'Autonomia differenziata con 172 voti favorevoli, 99 contrari e un astenuto. «Non è questa legge che crea l’autonomia differenziata, è nella nostra costituzione. Può piacere o no, ma stiamo dando attuazione alla Costituzione», il ministro per gli Affari regionali e artefice del ddl sull’autonomia differenziata, Roberto Calderoli. 

 

In seguito all’approvazione del disegno di legge sull’autonomia differenziata da parte del Parlamento, si rende disponibile una scheda riassuntiva sul PERCORSO DELLA REGIONE DEL VENETO portato avanti dal 2014 ad oggi.

 

ROMA - 19 giugno, una data che verrà ricordata a lungo - Giunge dopo una lunga maratona notturna alla Camera il secondo e definitivo sì al disegno di legge sull'Autonomia.

L'Aula della Camera ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il provvedimento, di iniziativa governativa, presentato dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, e licenziato dal Senato lo scorso gennaio, è composto da undici articoli e si propone di definire i criteri generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per la modifica e per la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese tra lo Stato ed una Regione. Il testo richiama il rispetto dell’unità nazionale e dei principi di unità giuridica ed economica e di coesione economica, sociale e territoriale, anche con riferimento all’insularità, e l'attuazione del principio di decentramento amministrativo, disponendo che l'attribuzione di funzioni in materia, riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni, i cosiddetti Lep. Livelli che vengono definiti come il nucleo delle prestazioni che devono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

Si stabilisce che sia la Regione a deliberare la richiesta di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Tale richiesta è trasmessa al presidente del Consiglio ed al ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, al quale spetta il compito di avviare il negoziato con la Regione interessata. Prima dell'avvio del negoziato, il governo informa dell'iniziativa il Parlamento e la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. Si dispone che il presidente del Consiglio dei ministri possa limitare l'oggetto del negoziato ad alcune materie. Lo schema d'intesa preliminare viene trasmesso alla Conferenza unificata, per l'espressione del parere, da dare entro 60 giorni. Dopo che la Conferenza unificata ha reso il parere, lo schema d'intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere, che si esprimono al riguardo con atti di indirizzo. Valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo resi dagli organi parlamentari, il presidente del Consiglio predispone lo schema d'intesa definitivo. Tale schema è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva. Entro 45 giorni dalla comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, il Consiglio dei ministri delibera lo schema d'intesa definitivo. L'intesa è, infine, sottoscritta dal presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Giunta regionale.

Vengono, inoltre, delineate le procedure per la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni e si delega l'esecutivo ad adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi per l'individuazione dei Lep. Si specifica, poi, quali sono le materie suscettibili di attribuzione alle Regioni, in riferimento alle quali i decreti legislativi provvederanno alla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni. Toccherà sempre ai decreti legislativi l'indicazione delle procedure per il monitoraggio dell'effettiva garanzia, in ciascuna Regione, dell'erogazione dei Livelli essenziali delle prestazioni che devono essere offerte in condizioni di efficienza nell'uso delle risorse. Il testo sancisce che i Lep possano essere periodicamente aggiornati, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti dovuti al mutamento del contesto socioeconomico o dell'evoluzione della tecnologia. I costi ed i fabbisogni standard sono determinati ed aggiornati, con cadenza almeno triennale, con decreto del presidente del Consiglio. L'articolo 4 disciplina il trasferimento delle funzioni attinenti a materie o ad ambiti di materie riferibili ai Livelli essenziali delle prestazioni, stabilendo che a tale trasferimento si può procedere soltanto successivamente alla determinazione dei medesimi Lep e dei relativi costi e fabbisogni standard.

Qualora dalla determinazione dei Livelli essenziali delle prestazioni dovessero derivare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento delle funzioni soltanto dopo lo stanziamento delle necessarie risorse finanziarie. Risorse volte ad assicurare i medesimi Livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le Regioni che non hanno sottoscritto le intese. Intese che dovranno essere di un periodo non superiore ai dieci anni e che potranno essere modificate, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, anche sulla base di atti di indirizzo adottati dalle Camere. Ed ancora, si garantisce l'invarianza della proporzionalità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni, nonché' la perequazione per i territori con minore capacità fiscale per abitante. Grazie alla commissione paritetica Stato-Regione-Autonomie locali, lo Stato potrà garantire una verifica annuale degli oneri finanziari proprio per garantire l'esercizio delle funzioni ed eventualmente prevedere una nuova allocazione delle risorse.

 

In seguito all’approvazione del disegno di legge sull’autonomia differenziata da parte del Parlamento, si rende disponibile una scheda riassuntiva sul PERCORSO DELLA REGIONE DEL VENETO portato avanti dal 2014 ad oggi.

 

Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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