L’atteso via libera è arrivato: il Senato della Repubblica ha approvato con 110 sì e 64 no (tre gli astenuti) il disegno di legge sull’autonomia differenziata del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. Il provvedimento, che ha iniziato il suo iter a palazzo Madama, passerà ora alla Camera.
Dopo l’ok del Senato il ddl Calderoli si avvia alla lettura a Montecitorio con un testo modificato in commissione e in Aula. Quali i suoi punti salienti?
- Richieste di Autonomia, partono su iniziativa delle stesse Regioni, sentiti gli Enti locali.
- Determinazione Lep, la concessione di una o più "forme di autonomia" è subordinata alla determinazione dei Lep, ovvero i criteri che determinano il livello di servizio minimo che deve essere garantito - è specificato nel testo - in modo uniforme sull'intero territorio nazionale. La determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi dei Lep, avverrà a partire da una ricognizione della spesa storica dello Stato in ogni Regione nell'ultimo triennio.
- 23 materie, tra queste anche la tutela della salute. Ci sono poi, tra le altre, Istruzione, Sport Ambiente, Energia, Trasporti, Cultura e Commercio Estero. Quattrodici sono le materie definite dai Lep, Livelli Essenziali di Prestazione.
- Principi di trasferimento, l'articolo 4, modificato in Aula al Senato da un emendamento di FdI, stabilisce i principi per il trasferimento delle funzioni alle singole Regioni, precisando che sarà concesso solo successivamente alla determinazione dei Lep e nei limiti delle risorse rese disponibili in legge di bilancio. Dunque senza Lep e il loro finanziamento, che dovrà essere esteso anche alle Regioni che non chiederanno la devoluzione, non ci sarà Autonomia.
- Cabina di regia, composta da tutti i ministri competenti, assistita da una segreteria tecnica, collocata presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio. Dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle regioni ordinarie, e all'individuazione delle materie o ambiti di materie riferibili ai Lep sui diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale.
- Tempi, il Governo entro 24 mesi dall'entrata in vigore del ddl dovrà varare uno o più decreti legislativi per determinare livelli e importi dei Lep. Mentre Stato e Regioni, una volta avviata, avranno tempo 5 mesi per arrivare a un accordo. Le intese potranno durare fino a 10 anni e poi essere rinnovate. Oppure potranno terminare prima con un preavviso di almeno 12 mesi.
- Clausola di salvaguardia, l'undicesimo articolo, inserito in commissione, oltre a estendere la legge anche alle regioni a statuto speciale e le province autonome, reca la clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del governo. L'esecutivo dunque può sostituirsi agli organi delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni quando si riscontri che gli enti interessati si dimostrino inadempienti, rispetto a trattati internazionali, normativa comunitaria oppure vi sia pericolo grave per la sicurezza pubblica e occorra tutelare l'unità giuridica o quella economica.
DDL CALDEROLI: CONSULTA TESTO ED EMENDAMENTI
Ufficio Stampa Confapi Padova