A seguito di una modifica alla prima versione del decreto, che poneva un termine al 31.3.2023, si prevede che il bonus potrà essere erogato e utilizzato entro il 31 dicembre 2023. L’agevolazione è stata introdotta dal Decreto Legge n. 21/2022 del 21 marzo 2022, conosciuto anche come “Decreto Ucraina“. Si tratta di uno sconto dal valore di 200 euro per l’acquisto di gasolio, benzina, Gpl e metano che i datori di lavoro possono dare ai propri dipendenti.
Il valore del buono benzina non concorre alla formazione del reddito in base all’art. 51, comma 3 del TUIR che fissa il limite di esenzione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti a euro 258,23 per periodo di imposta.
Non sono previsti requisiti o limiti al reddito per potere accedere ai buoni benzina. Infatti, l’unico limite finora anticipato dalla norma è che la misura è destinata ai lavoratori dipendenti di aziende private.
Rispetto al passato, la cessione del bonus potrà avvenire a qualsiasi titolo e non solo gratuitamente. Possono essere erogati senza particolari previ accordi contrattuali, anche "ad personam". Se previsti da contratti aziendali o territoriali possono sostituire i premi di risultato agevolati.
I lavoratori possono usufruire dell’incentivo in due modi: come uno o più buoni benzina o simili; come fringe benefit aziendali disponibili per il dipendente. Già era previsto che le aziende potessero concedere un contributo fino a 258,23 euro annui per i cosiddetti “fringe benefit“, vale a dire buoni acquisto, buoni carburante o buoni spesa.
Consulta il DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2023, n. 5 in Gazzetta Ufficiale
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