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Cassa integrazione salariale ordinaria: modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria - Istruzioni Inps

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Con decreto numero 95442 del 15 aprile scorso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha definito i criteri per approvare i programmi di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO) presentati dalle aziende all’INPS. L’INPS, con il Messaggio n. 2908 del 1° luglio 2016, fornisce le prime istruzione operative concernenti le modalità di presentazione delle domande e di avvio dell’istruttoria per l’approvazione dei programmi di cassa integrazione salariale ordinaria. I caratteri principali della riforma del procedimento di concessione possono essere così riassunti:

• competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO;
• l’individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande;
• obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata, resa come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione;
• facoltà in capo all’INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali.

Una circolare INPS di imminente pubblicazione illustrerà nel dettaglio – sia dal punto di vista interpretativo sia sotto il profilo applicativo – i contenuti del decreto ministeriale. I criteri fissati dal D.M. 95442 derivano dalle categorie generali già delineate dall’articolo 11, D.Lgs. 148 del 2015, cioè da situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, ed a situazioni temporanee di mercato. Le Aziende, quindi, potranno ricorrere alle integrazioni salariali ordinarie per i motivi definiti nelle causali del decreto ministeriale, corredate dai requisiti probatori ritenuti indispensabili per ciascuna di esse. L’INPS, dal canto suo, deve motivare il provvedimento di concessione o di reiezione, totale o parziale, della CIGO, illustrando gli elementi documentali e di fatto presi in considerazione e le ragioni del convincimento che hanno determinato l’adozione del provvedimento. 

La nuova disciplina si applica alle domande presentate dal 29 giugno 2016. Per le domande presentate dal 29 giugno u.s. non corredate dalla relazione tecnica, obbligatoria nelle forme previste dal decreto ministeriale citato, le aziende dovranno procedere all’integrazione documentale. Per le domande presentate prima del 29 giugno, le Strutture territorialmente competenti, in sede di istruttoria, continuano ad osservare i criteri di esame ed a chiedere l’esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio, gestito dalle Commissioni Provinciali, come già espressamente indicato nella circolare n. 7 del 2016.

Il Messaggio INPS N. 2908 del 1° luglio 2016

Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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