Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici. Questo l’argomento trattato da una guida (affiancata da un’infografica) pubblicata da INPS. Una guida sulle visite mediche fiscali, i certificati telematici o cartacei, la reperibilità e le differenze tra pubblico e privato.
La guida descrive passo dopo passo cosa accade in caso di malattia, ovvero “un’infermità che determini incapacità temporanea al tuo specifico lavoro”, chi può redigere il certificato, come questo deve essere redatto, chi dispone le visite di controllo e gli orari per la reperibilità. “In caso di malattia, vale a dire di un’infermità che determini incapacità temporanea al tuo specifico lavoro, è il medico curante a redigere l’apposito certificato di malattia e a trasmetterlo all’Inps con modalità telematica, immediatamente o al più il giorno dopo quando la visita è avvenuta al tuo domicilio. Anche il medico libero professionista, a cui puoi rivolgerti nei casi previsti dalla legge o dal tuo contratto di lavoro, può rilasciare il certificato di malattia telematico poiché egli dispone delle credenziali di accesso al servizio”.
A chi rivolgersi nei giorni prefestivi e festivi, ovvero il medico di Continuità assistenziale, il Pronto Soccorso. I cicli ricorrenti. Quando può essere accettato un certificato cartaceo (solo in casi di impedimento tecnico) e l’obbligo al quale rispondere entro due giorni, di consegna o invio per raccomandata ad INPS e al datore di lavoro.
Il lavoratore deve verificare i dati del certificato, anagrafici e indirizzo reperibilità, annotare il numero di protocollo e qualora volesse verificare
la trasmissione del documento attraverso il sito INPS accedendo con codice fiscale e Pin o con Spid.
La validità del certificato inizia dal giorno del rilascio dello stesso, i giorni precedenti non possono essere giustificati. A volte, se espressamente indicato dal medico, può accadere in caso di visita domiciliare.
Ancora in merito alla compilazione corretta del referto la guida riporta indicazioni dettagliate utili al medico redattore. L’evento traumatico, le eventuali agevolazioni, dettagli a complemento, casi particolari di o esenzioni reperibilità per il privato (circolare INPS n. 95 del 7 giugno 2016).
La reperibilità e le visite fiscali. Vengono riportate in dettaglio le fasce orarie per il pubblico e per il privato, cosa accade in caso di assenza, il cambio di indirizzo di reperibilità.
Queste le fasce orarie:
privato: ore 10.00 – 12.00 / 17.00 – 19.00;
pubblico: ore 09.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00.
Può essere disposta da INPS una visita di controllo se l’evento è stato determinato da Infortunio sul lavoro o malattia professionale? Nei casi di eventi determinati da infortunio sul lavoro o malattia professionale (anche quando sia ancora in corso la relativa istruttoria) non possono essere disposte visite di controllo da parte di INPS per non interferire nell’attività di competenza esclusiva di INAIL in materia (articolo 12 della legge n. 67/1988).
Per informazioni:
INPS, guida certificato medico e visite fiscali
Confapi Padova
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