Il 15 giugno 2017, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato una proposta di direttiva di modifica della Direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.
Visti i temi in discussione, si attende che questa Direttiva introduca significative modifiche per molti settori come falegnamerie, saldature, galvaniche, comparti con utilizzo o esposizione a silice- lapideo, edile, fonderie, ... Alcune aziende fino ad ora escluse dall'obbligo, si troveranno perciò coinvolte dalle disposizioni previste dal Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro al titolo degli agenti cancerogeni e mutageni.
LE PRINCIPALI MODIFICHE ATTESE
Sostanze tossiche per la riproduzione:
Possibilità di includere le sostanze reprotossiche nel campo di applicazione della direttiva al più tardi entro il primo trimestre del 2019 e potrà presentare una proposta legislativa in materia.
Aziende potenzialmente interessate: per esempio aziende che impiegano piombo, o vernici con classificazione H360 ecc
Cromo VI
Sarà fissato un valore limite di esposizione pari a 0,010 mg/m³ per un periodo di cinque anni dalla data di recepimento della direttiva; tale valore scenderà successivamente a 0,005 mg/m³. È stata introdotta una deroga per i procedimenti di saldatura e taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi: il valore limite di esposizione sarà di 0,025 mg/m³ per un periodo di cinque anni dalla data di recepimento e di 0,005 mg/m³ successivamente.
Aziende potenzialmente interessate: es galvaniche con cromature, processi di saldatura di acciai
Polveri di legno duro
Introdotto un valore limite di esposizione di 3 mg/m³ per cinque anni dall'entrata in vigore della direttiva e di 2 mg/m³ successivamente.
Aziende potenzialmente interessate: falegnamerie
Polvere di silice cristallina respirabile
Modifica del valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile nell'ambito della prossima valutazione dell'attuazione della direttiva.
Aziende potenzialmente interessate: ovunque si faccia uso si sabbia silicea, es fonderie, o dove la silice si può sviluppare da processi di lavorazione (settore edile, demolizioni ecc)
Sorveglianza sanitaria
Il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori negli Stati membri potrà segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza sanitaria dopo la fine dell'esposizione per il periodo di tempo che ritiene necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.
Tempi
Entro la fine di quest'anno: adozione formale da parte del Consiglio e del Parlamento europeo e pubblicazione in GUUE
2 anni di tempo: gli Stati membri avranno al massimo 2 anni di tempo per recepirla.
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