Con il decreto legge n. 109/2018, è stata prevista all’art. 44 – sia pure per un periodo limitato di tempo, ovvero dalla sua entrata in vigore fino al 2020 – la reintroduzione della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria nell’ipotesi di crisi aziendale, qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete ipotesi di cessione della suddetta attività che determini un riassorbimento occupazionale.
Recentemente, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha emanato una circolare esplicativa con la quale sono individuati puntualmente i criteri che devono sussistere per poter usufruire del benefico introdotto. In particolare, sono riportati i criteri necessari per l’approvazione del programma di trattamento integrativo in favore di quelle aziende che, sia pure in procedura concorsuale, abbiano cessato la propria attività produttiva o la stiano cessando senza che si siano concluse le procedure di mobilità e di licenziamento collettivo di tutto il personale precedentemente occupato.
È da precisare che il trattamento in questione può essere concesso in deroga alle previsioni degli artt. 4 e 22 del decreto legislativo che ha riformato la disciplina degli ammortizzatori sociali per un periodo massimo di 12 mesi per ciascuna annualità del triennio 2018 – 2020 e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi dell’art. 21 del decreto legislativo anzidetto.
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