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Cinque cose da sapere sulle ultime riforme fiscali del Governo

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Lo scorso 4 settembre Il Consiglio dei ministri ha approvato in secondo esame preliminare, cinque decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino del sistema fiscale (legge 11 marzo 2014 n. 23). Sono molte le novità introdotte dal Governo in recepimento delle osservazioni formulate dal Parlamento: più flessibilità sulle cartelle esattoriali a rate, niente anatocismo sulle somme iscritte a ruolo, riduzione aggio Equitalia, verifica quinquennale sugli incentivi fiscali, entrata in vigore a due velocità per il nuovo sistema sanzionatorio (subito le nuove sanzioni penali, dal 2017 quelle amministrative). Il prossimo passo sarà il passaggio in Parlamento per il via libera definitivo previsto per fine settembre.

Ecco una sintesi delle principali novità.

1. Semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione

È il decreto che presenta il maggior numero di modifiche.
L’obiettivo del Governo, semplificando e rendendo più equo il sistema della riscossione, è quello di creare un sistema che favorisca l’adesione spontanea attraverso la riduzione delle tariffe Equitalia e prevedendo nuovi vantaggi per i contribuenti (ad esempio in tema di rateazione).
Confermando il concetto di lieve inadempimento, si evita la sospensione della rateazione nel caso di minor versamento fino al 3% della somma, con un limite di 10mila euro.
Inoltre, concedendo un ritardo nel versamento fino a 7 giorni (invece che 5 nella precedente stesura), e rientrando quindi nel ‘lieve inadempimento’, ciò non comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
La principale novità riguarda l’abolizione dell’anatocismo nelle rate delle cartelle esattoriali, per cui non si pagheranno più gli interessi sugli interessi delle somme iscritte a ruolo.
Altra modifica riguarda la sostituzione della percentuale di aggio per i concessionari la riscossione (attualmente Equitalia), che scende dall’8 al 6%. In via transitoria si applica il vecchio regime per i ruoli emessi entro il 31 dicembre 2015.
Viene ulteriormente ampliato l’utilizzo della PEC (posta elettronica certificata) per la notifica delle cartelle esattoriali, obbligatorio da giugno 2016 verso imprese e professionisti: per le persone fisiche sarà ammessa se specificamente richiesta, altrimenti i provvedimenti continueranno ad essere notificati tramite raccomandata.

Infine, restano confermate le norme che prevedono, in caso di definizione concordata dell’accertamento, il pagamento in 4 anni (anziché 3 come avviene attualmente), con un minimo di 8 rate e un massimo di 16. Per le somme a ruolo, l’agente della riscossione può concedere dilazioni fino ad un massimo di 72 rate mensili, dietro semplice richiesta del contribuente che dichiari di versare in una situazione di temporanea difficoltà. Per somme superiori a 50mila euro la dilazione può essere concessa solo se viene presentata adeguata documentazione.

2. Stima e monitoraggio dell’evasione fiscale e monitoraggio e riordino delle disposizioni in materia di erosione fiscale

Il provvedimento mira a contrastare con maggior efficacia evasione ed elusione fiscale.
Il decreto prevede il monitoraggio e la revisione delle cosiddette “spese fiscali” e la rilevazione dell’evasione fiscale e contributiva e dei risultati conseguiti nell’azione di contrasto, inserendo le relative attività in modo sistematico nelle procedure di bilancio.
Il monitoraggio delle spese fiscali (tax expenditure) per le quali siano trascorsi cinque anni dalla entrata in vigore, consentendo una valutazione sull’impatto economico delle singole misure, implicherà specifiche proposte di eliminazione, riduzione, modifica o conferma delle stesse.
E’ previsto un Rapporto annuale di sull’evasione, che il Governo presenta al Parlamento separatamente rispetto dal DEF (Documento di Economia e Finanza).

3. Revisione della disciplina dell’organizzazione delle agenzie fiscali

Nell’ottica di semplificare e potenziare l’azione fiscale oltre che favorire l’attrattività degli investimenti nel Paese, viene prevista una riorganizzazione delle agenzie fiscali in modo tale da rendere i controlli meno invasivi e facilitare un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini. La loro attività deve essere ispirata al principio del “controllo amministrativo unico”, evitando duplicazioni e sovrapposizioni e riducendo il disagio per l’attività dell’impresa.

4. Riforma del sistema sanzionatorio

Viene introdotta una maggior proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti, considerando gli eventuali elementi fraudolenti. Vengono riviste le sanzioni in relazione a frode fiscale, dichiarazione infedele, omesso versamento IVA, sanzioni amministrative. La modifica introdotta in seconda lettura è relativa all’entrata in vigore: con l’approvazione definitiva del decreto legislativo sarà immediata l’applicazione delle nuove sanzioni penali, mentre è rinviata al 2017 l’entrata in vigore delle sanzioni amministrative.

5. Revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario

Al fine di dare ai contribuenti certezza circa i tempi di risposta da parte dell’amministrazione finanziaria e circa l’applicazione dei pareri che vengono forniti, viene potenziato lo strumento dell’interpello, con l’individuazione di quattro categorie (ordinario, probatorio, anti abuso, disapplicativo). I tempi di risposta all’interpello ordinario passano a 90 giorni, dagli attali 120, termine che resta per tutte le altre tipologie. Se non arriva risposta entro questo termine, vale il silenzio assenso. Lla risposta all’interpello vincola l’amministrazione esclusivamente al caso trattato e limitatamente al richiedente. Nel caso in cui l’amministrazione richieda documentazione aggiuntiva, il termine di risposta è di 60 giorni.

La norma inoltre introduce la tutela cautelare nel processo tributario (ad esempio, in presenza di un danno grave il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato), e dispone l’immediata esecutività delle sentenze aventi ad oggetto l’impugnazione di un atto impositivo, oppure un’azione di restituzione di tributi in favore del contribuente.

Potenziato anche lo strumento della mediazione, che attualmente riguarda solo gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro: esso viene esteso a tutte le controversie, comprese quelle con gli enti locali e quelle relative al catasto. Diventa possibile anche nei confronti di Equitalia e altri concessionari della riscossione.

Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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