L’ANAC, l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha presentato le linee guida definitive sull’affidamento dei contratti sotto la soglia comunitaria che, come richiesto dal Consiglio di Stato, semplificano le procedure soprattutto per gare di modico valore.
Per quelle inferiori ai 40mila euro potrà avvenire l’affidamento diretto, a fronte di adeguata motivazione da parte della stazione appaltante, che potrà redigerla in forma semplificata quando l’importo dell’affidamento non superi i 1.000 euro o per gli affidamenti fatti sulla base di un regolamento adottato dalla stazione appaltante, che tiene conto dei principi comunitari e nazionali. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori da affidare sarà sufficiente per dimostrare i requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
I lavori tra i 40mila e i 150mila euro potranno essere affidati tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati a seguito di apposita indagine di mercato e nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti.
Tra i 150mila euro e un milione di euro, sarà sempre possibile la procedura negoziata, ma previa consultazione di almeno dieci operatori. Nel caso di affidamenti per importi superiori a 500mila euro, le stazioni appaltanti dovranno sempre motivare il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.
Le gare per l’affidamento di lavori di importo pari o inferiore a un milione di euro potranno essere aggiudicate con il criterio del minor prezzo.
Dopo aver ricevuto il parere positivo del Consiglio di Stato, è stato inoltre firmato il Decreto attuativo del Ministero Infrastrutture e Trasporti sulle categorie supercialistiche, relativo all’elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità quali strutture, impianti e opere speciali. Vengono definiti anche i requisiti di specializzazione richiesti per l’esecuzione dei lavori, per i quali è vietato l’avvalimento quando superano il 10% dell’importo del contratto.
Le disposizioni contenute nel Decreto si applicheranno ai bandi pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
Fino all’entrata in vigore del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 12 del D.L. 47/2014 (convertito dalla L. 80/2014). Alla luce del nuovo decreto, per le opere rientranti nelle categorie superspecialistiche non sarà consentito fare ricorso né all’avvalimento né al subappalto, ove l’importo di quest’ultimo superi il 30% delle opere. Nelle lavorazioni superspecialistiche entrano le categorie OS 12-B, cioè barriere paramassi, fermaneve e simili, e OS 32, inerente alle strutture in legno, che si aggiungono alle 13 categorie già esistenti. Inoltre vengono individuati alcuni requisiti per l’esecuzione delle opere superspecialistiche, con particolare riferimento a specializzazione e formazione continua e aggiornata del personale tecnico e disponibilità di adeguati stabilimenti industriali, nell’obiettivo generale di garantire la competenza di tutti i soggetti coinvolti nelle gare pubbliche. Gli effetti della nuova normativa saranno monitorati per un periodo di un anno con la possibilità, al termine, di aggiornare i provvedimenti e le misure adottate.
Scarica il testo integrale delle linee guida ANAC
Scarica testo integrale del Decreto ministeriale
Ufficio Stampa Confapi Padova
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Codice Appalti: procedure semplificate per gare di modico valore
02.12.2016