Con la circolare 13/E del 27 aprile, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti e istruzioni alle imprese che intendono usufruire del Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, alla luce delle modifiche introdotte con l’ultima Legge di bilancio. Tra le novità quella che allunga di dodici mesi il periodo di tempo entro il quale gli interessati possono effettuare gli investimenti ammissibili all’agevolazione. Vale a dire che i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, possono avvalersi dell’agevolazione, oltre che per gli investimenti effettuati nei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, anche per quelli effettuati nel periodo di imposta 2020.
Viene innalzato da 5 a 20 milioni di euro l’importo massimo annuale del credito che ciascun beneficiario può maturare, fermo restando il fatto che, le spese sostenute per attività di ricerca e sviluppo, devono essere almeno pari a 30mila euro nel periodo per il quale si intende beneficiare dell’agevolazione. Per i primi due periodi agevolati il credito di imposta compete nei limiti dell’importo massimo annuale pari a 5 milioni di euro, mentre per i restanti quattro periodi il beneficio spetta nei limiti del nuovo tetto massimo.
Più forza all’incentivo grazie alla nuova aliquota unica, più alta rispetto a quella fissata precedentemente. Prima delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio, infatti, l’aliquota ordinaria del credito di imposta era fissata al 25% e saliva al 50% in relazione alla quota dell’eccedenza agevolabile riferibile alle spese per il “personale altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca. Con l’ultimo intervento normativo, la misura dell’aliquota del credito di imposta non è più differenziata in funzione della tipologia di spese ammissibili, ma è fissata al 50% per tutti i costi ammissibili. Una novità che semplifica anche il meccanismo di
calcolo dell’agevolazione.
Entrano nella platea dei beneficiari anche le imprese residenti in Italia che svolgono attività di ricerca e sviluppo per conto di imprese committenti non residenti e sono agevolabili le spese relative a tutto il personale impiegato in R&S, a prescindere dalla qualifica e dal titolo di studio del lavoratore. Si tratta di importanti novità, che hanno un impatto sul calcolo dell’incentivo. La circolare, rispondendo ad alcuni quesiti specifici, fornisce istruzioni sulla determinazione dell’agevolazione e spiega, attraverso esempi pratici, come effettuare il calcolo sia con riferimento ai primi due periodi d’imposta (2015 e 2016), sia ai successivi (dal 2017 al 2020).
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