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CONFAPI ANIEM: riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2014

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Le indicazioni della Circolare operativa INPS

Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 53 del 5 marzo 2015, ha confermato per l’anno 2014 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modifiche e integrazioni.

Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti nella misura dell’11,50% per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati 40 ore a settimana e non anche ai lavoratori a tempo parziale e non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilità ai sensi della l. 223/1991).

Hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavori classificati nel settore industria con i codici statistici contributivi 11301, 11302, 11303, 11304 e 11305 e nel settore dell’artigianato con i codici statistici contributivi 41301, 41302, 41303, 41304 e 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.

Restano escluse dalla riduzione contributiva, in quanto non costituiscono attività edili in senso stretto, le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

L’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2014; non trova applicazione sul contributo previsto dall’articolo 25, comma 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua e versato dai datori di lavoro, fino al 31 dicembre 2014, unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria; è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’art. 6, commi da 9 a 13, del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, nonché da quelle dettate dall’art. 1, comma 1, del medesimo decreto, in materia di retribuzione imponibile.

In base all’art. 36 bis, comma 8, del decreto legge 223/2006, i datori di lavoro devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle casse edili e non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Tali disposizioni, specifiche per il settore edile, si affiancano a quelle previste in via generale dall’art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impongono a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l’obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonché il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva.

Al riguardo, nel caso in cui venga accertata la non veridicità della dichiarazione, le sedi territorialmente competenti dell’Inps – oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell’autorità giudiziaria – procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite.
Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle casse edili, continuerà inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 29, comma 3, del d.l. 244/1995, convertito con legge 341/1995.

Le istanze devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Inps, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.

Il beneficio può essere fruito entro il 16 giugno 2015, avvalendosi delle denunce contributive UniEmens con competenza fino al mese di maggio 2015.

I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2014 fino al 15 giugno 2015.


Scarica il testo completo della circolare Inps

Segreteria CONFAPI ANIEM

Ufficio stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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