Si ricorda che il Testo Unico è stato aggiornato da un decreto collegato al JOB ACT, cioè dal D.lgs. 151/2015 del 14/9/2015 e pubblicato in G.U. il 24/9/2015. Il titolo esatto del decreto è “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (15G00164) (GU n.221 del 23-9-2015 - Suppl. Ordinario n. 53)”.
Riguardo ai costi per mancata formazione e sorveglianza sanitaria è di interesse il Capo III del decreto: Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Si ha così chiarimento riguardo alle sanzioni per violazioni multiple: all'articolo 55 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 18, comma 1, lettera g), e dall'articolo 37, commi 1, 7, 9 e 10, se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori gli importi della sanzione sono raddoppiati, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati».
Ci si riferisce alle sanzioni per mancanza di visita medica e mancata formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, squadre antincendio e primo soccorso e RLS.
Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
•Art. 18, co. 1, lett. g) : ammenda da 2.192,00 a 4.384,00 euro
•Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o am-menda da 1.315,20 a 5.699,20 euro
Da 1 a 5 lavoratori - Sanzione indicata dall’art. 55
Da 6 a 10 lavoratori - Si paga il doppio
Oltre ai 10 lavoratori - Si paga il triplo
Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it