Quanto stabilito per constatare gli effetti di Covid-19 sospende anche i procedimenti di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi; tali procedimenti sono oggetto di ulteriore sospensione sia dal punto di vista temporale sia dal punto di vista oggettivo. Qui di seguito - nell'approfondimento a cura di Api Torino - il dettaglio delle indicazioni.
Con l’art. 103 del decreto-legge 18/2020 si è disposta la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020 di tutti i termini, ivi inclusi quelli perentori, relativi a procedimenti amministrativi, su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 103 stabilisce inoltre che i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Per gli effetti di tale disposizione i procedimenti di competenza della Direzione generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi, già oggetto di precedente sospensione avvenuta con decreto direttoriale 11 marzo 2020, sono stati oggetto di ulteriore sospensione sia dal punto di vista temporale in quanto estesa al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020, sia dal punto di vista oggettivo, essendovi ricompresi anche i termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi previsti dall'articolo 176 del Codice della proprietà industriale, per i quali la sospensione può essere prevista solo da disposizioni di natura legislativa.
Restano invece esclusi dal perimetro applicativo della sospensione prevista dall'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dal decreto direttoriale 11 marzo 2020 i termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa.
Per effetto dell'art. 103, comma 2, inoltre, i titoli di proprietà industriale in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020; resta fermo che, dopo la predetta data, è onere dell'interessato, che intenda prolungare la durata di un titolo di proprietà industriale, attivarsi nelle forme già previste dall'ordinamento al fine di conseguirne il mantenimento in vita o rinnovo.
Pertanto, per il mantenimento in vita o il rinnovo dei titoli di proprietà industriale, posto che gli stessi erano già ricompresi nel campo di applicazione del decreto direttoriale 11 marzo 2020, gli stessi ora sono soggetti alla più ampia previsione dettata dell'articolo 103, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18.
Cosa accade per le domande internazionali
L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ricorda, infine, che per le domande internazionali di brevetto e le domande di brevetto europeo (primi depositi), per le domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi internazionali non vi è sospensione dei termini se non nei limiti indicati dagli organi internazionali o europei competenti.
In questo senso l’Ufficio della Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), a seguito dell’attivazione in data 14 marzo 2020 da parte del governo spagnolo dello “stato di allarme” e della conseguente limitazione della circolazione adottata con regio decreto n. 463/2020, a mezzo di decisione del Direttore esecutivo dell’EUIPO, ha prorogato tutti i termini scadenti nel periodo dal 9 marzo al 30 aprile incluso fino al 1° maggio 2020 (e di fatto a lunedì 4 maggio 2020, essendo venerdì 1° maggio giorno festivo).
Il World Intellectual Property Organitazion (WIPO), con sede a Ginevra, al momento si è limitato a rinviare o annullare tutti gli eventi e le riunioni organizzate nei mesi di marzo e aprile e a predisporre il lavoro a distanza per la stragrande maggioranza del suo personale.
Anche l’European Patent Office (EPO) con sede a Monaco, con comunicazione del 15 marzo 2020, ha previsto per le aree definite ad alto rischio (Cina, Corea del Sud, Iran, Italia e il Landkreis tedesco, Heinsberg nel Nord Reno-Westfalia, la regione francese Grand Est; la definizione di aree interessate dalla diffusione del COVID-19 potrebbe essere soggetta a modifiche), una proroga fino al 17 aprile 2020 di tutte le scadenze comprese tra il 15 marzo 2020 e il 17 aprile 2020.
Confapi Padova
Tel. 049 8072273