Una scheda per semplificare la lettura del Decreto che modifica le norme sulla gestione delle positività
Al fine di rispettare il più possibile il bisogno della didattica in presenza e al tempo stesso di garantire la sicurezza sanitaria e di limitare il contagio da Covid, l’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto il 4 febbraio ha aggiornato le indicazioni operative per la gestione dei contatti di casi positivi nell’ambito scolastico tenendo conto della normativa nazionale.
È pertanto utile evidenziare le principali modifiche e le semplificazioni introdotte dal Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5
1. è soppressa la misura “Sorveglianza con testing TO/T5” prevista dal D.L. n. 1/2022 per la scuola primaria;
2. nella scuola primaria e secondaria l’attività didattica si mantiene sempre in presenza, in regime di autosorveglianza e indipendentemente dal numero di casi positivi identificati nella classe, per gli alunni che rientrano nei seguenti casi:
3. ciclo vaccinale primario da meno di 120 gg. guariti da meno di 120 gg.
4. guariti dopo aver completato il ciclo vaccinale primario
5. hanno effettuato la dose di richiamo.
È il caso, poi, di ricordare tra le principali modifiche e le semplificazioni introdotte:
- nella scuola primaria e secondaria, si riduce la durata della quarantena precauzionale a 5 giorni, per coloro ai quali non può essere applicata l’autosorveglianza a cui si aggiunge la contestuale riduzione della durata della Didattica Digitale Integrata a 5 giorni;
- il numero di casi positivi da conteggiare ai fini dell’applicazione delle misure previste è riferito esclusivamente ai casi che si verificano tra gli alunni;
- si passa da 1 a 5 casi per determinare la quarantena e la sospensione delle attività educative per i bambini delle scuole dell’infanzia;
- si passa da 2 a 5 casi per determinare la quarantena e la didattica digitale integrata, nelle scuole primarie, per gli alunni non vaccinati ovvero vaccinati col ciclo primario da più di 120 giorni o guariti da più di 120 giorni;
- il quinto e il secondo caso di positività, rispettivamente nella scuola primaria e nella scuola secondaria, si computa entro i cinque giorni dall’accertamento del caso precedente;
- si dispone che la riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale della durata di 5 giorni è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.
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E la tabella riassuntiva delle misure, scuola per scuola:
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