L’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), con il comunicato del 7 ottobre, ha fornito importanti chiarimenti concernenti gli adempimenti funzionali alla fruizione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale relativi ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
L’ARERA ha fornito chiarimenti in merito alla comunicazione con le informazioni funzionali a ottenere il credito d'imposta, che il venditore di energia elettrica e gas naturale è tenuto a inviare all'impresa che lo richieda.
Nello specifico la richiesta di chiarimento pervenuta all’Autorità chiedeva se, a fronte di richieste di imprese a venditori pervenute a questi ultimi successivamente al 29 agosto [sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta], il venditore sia ancora obbligato a inviare la suddetta comunicazione prevista dal DL Aiuti, i cui contenuti minimi sono stati fissati dall'Autorità, la quale ha anche il compito di sanzionare le violazioni della disposizione di legge in commento.
L’autorità ha dunque chiarito che con la Delibera n. 373/2022 si sono introdotti i contenuti minimi della comunicazione (in attuazione dell’art. 2, comma 3bis del DL Aiuti), in materia di credito d'imposta, che il venditore era tenuto a inviare entro il 29 agosto alle imprese richiedenti, rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina.
Alla luce del fatto che il DL Aiuti non ha previsto un termine entro il quale l'impresa interessata ha diritto di chiedere le informazioni previste al proprio venditore, lo stesso termine per la comunicazione da parte del venditore appare posto a tutela delle esigenze dell'impresa di poter disporre tempestivamente delle informazioni per ottenere il credito d'imposta (il cui termine ultimo scade il 31 dicembre 2022).
L’Autorità chiarisce dunque infine che i venditori sono tenuti alla comunicazione ai sensi del DL Aiuti anche qualora la richiesta da parte dell'impresa sia avvenuta posteriormente al 29 agosto, tenuti conto dei tempi tecnici minimi necessari e della finalità di agevolare l'impresa alla richiesta del credito d'imposta.
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