L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 6/E del 17 gennaio 2019, ha reso noto il codice tributo che le aziende dovranno utilizzare per fruire del credito d’imposta per la formazione 4.0.
Il credito è riconosciuto in relazione alle spese sostenute nei due periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Per usufruirne, è necessario compilare il modello F24 e inserire il codice tributo “6897” denominato “Credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0 art. 1, commi da 46 a 56, della legge n. 205/2017 e art. 1, commi da 78 a 81, della legge n. 145/2018”.
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, in base all’importo massimo spettante a ciascun beneficiario, pena lo scarto dell’operazione di versamento.
In sede di compilazione, il codice dovrà essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Ricordiamo che sono agevolabili le attività di formazione che permettono al personale dipendente dell’impresa di acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, previsto dal Piano nazionale impresa 4.0.
Gli ambiti tecnologici a cui si applicano le agevolazioni sono i seguenti: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; simulazione e sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (Rv) e realtà aumentata (Ra); robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina;manifattura additiva (o stampa tridimensionale); internet delle cose e delle macchine;integrazione digitale dei processi aziendali.
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