L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito ai presupposti soggettivi ed oggettivi di accesso al beneficio, alle modalità di calcolo e di utilizzo, nonché in ordine alle ipotesi di cumulo con altre agevolazioni e agli adempimenti necessari per la corretta fruizione del credito di imposta. La nuova versione del credito d’imposta si caratterizza per una più rapida possibilità di fruizione da parte dei beneficiari e per una maggiore semplificazione delle procedure. Infatti, il bonus è ora concesso in maniera automatica, a seguito dell’effettuazione delle spese agevolate. Un’immediatezza che quindi esclude, al contrario del passato, il passaggio intermedio costituito dalla presentazione di un’apposita istanza per via telematica.
Il credito d’imposta era stato inserito a fine 2013 dal decreto “Destinazione Italia” (DL n. 145/2013, art. 3) ma era rimasto sinora sulla carta, poi sostituito con la legge di stabilità del 2015. La nuova Circolare 16 Marzo 2016 b. 5/E fornisce istruzioni, chiarimenti e linee guida su come applicare il “nuovo” credito d’imposta per ricerca e sviluppo alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità 2015:
- l’ampliamento della platea dei beneficiari: non più solo PMI con fatturato fino a 500 milioni di euro, ma tutte le imprese, indipendentemente dalla loro natura giuridica, dal settore in cui operano, dal regime contabile adottato e dalle dimensioni aziendali, che investono in attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, spiega la circolare, anche gli enti non commerciali possono beneficiare del bonus, in caso esercitino un’attività commerciale. Ad essi vanno poi aggiunti i consorzi e le reti di imprese, a patto che effettuino attività di ricerca e sviluppo. Per finire, l’incentivo può interessare anche le imprese neo-costituite, la cui attività è stata intrapresa a partire dal 2015.
- misura del credito di imposta: il credito è concesso fino all’importo massimo di 5 milioni di euro a favore di ciascun beneficiario, a condizione che l’impresa effettui una spesa complessiva per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a 30mila euro. La misura, cioè l’aliquota da applicare per il calcolo del bonus, varia a seconda della “tipologia” di spesa sostenuta. In particolare, le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione dell’agevolazione, e comprensive dei costi relativi al personale altamente qualificato e alla ricerca extra-muros, beneficiano dell’aliquota del 50%, mentre quelle rappresentate dalle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio e dai costi relativi a competenze tecniche e privative industriali, beneficiano dell’aliquota del 25%.
- documentazione da conservare per le imprese beneficiarie: riguardo gli adempimenti documentali da rispettare, in caso di controlli successivi, è richiesta la predisposizione di un’apposita documentazione contabile con l’indicazione dell’effettività dei costi sostenuti e con l’attestazione di regolarità formale. La documentazione deve essere certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale, oppure da un professionista iscritto nel registro dei revisori legali.
- cumulabilità: spazio alla cumulabilità del credito d’imposta con altri bonus, tra cui quello relativo agli investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall’articolo 18 del dl 91/2014. Oltre alla cumulabilità ad ampio raggio, piena sinergia e complementarietà anche con il Patent box: i costi ammissibili al credito di imposta rilevano per l’intero ammontare anche ai fini della determinazione del reddito agevolabile da Patent box.
- semplificazione delle procedure: viene eliminata la procedura di istanza telematica per usufruire del credito d’imposta con conseguente eliminazione dell’affidamento della gestione della misura a società o enti in possesso dei requisiti tecnici; inoltre, i controlli sulle dichiarazioni rese dai beneficiari saranno affidati esclusivamente all’Agenzia delle entrate.
Ecco, pertanto, come si articola in base alla nuova disciplina, l’incentivo alle imprese in forma di credito d’imposta per attività e investimenti in ricerca e sviluppo:
Soggetti beneficiari | Sono ammessi i seguenti soggetti che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo:
|
Durata | L’agevolazione verrà riconosciuta per 5 anni. |
Attività ammesse |
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo: a) lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti; b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché’ non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida; d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti. |
Spese ammesse |
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% rispetto alla media degli investimenti 2012-2014 per:
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% rispetto alla media degli investimenti 2012-2014 per:
Per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. |
Importo massimo annuale |
Il credito d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000. |
Modalità di fruizione |
Il credito d’imposta:
Le spese in R&S rendicontate dovranno essere supportate da apposita documentazione contabile certificata dal soggetto incaricato della revisione legale o dal collegio sindacale o da un professionista iscritto nel registro della revisione legale. La certificazione delle spese andrà allegata al bilancio. |
Fonte: Circolare 16 Marzo 2016 b. 5/E, Decreto 27 maggio 2015, G.U.R.I. 29 luglio 2015, n. 174, Legge 23 dicembre 2014, n. 190, G.U.R.I. 29 dicembre 2014, n. 300, suppl. ordinario n. 99
Federica Sorge - Caporedattore Finanziamenti News