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DAL SISTRI AL RENTRI: LA RIVOLUZIONE DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI

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Andiamo a scoprire come funziona il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti istituito dal Mase, al centro del webinar di approfondimento in programma mercoledì 23 ottobre alle 10.30.

 

Dal 15 giugno 2023 è operativo il R.E.N.T.Ri (Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti), un nuovo sistema gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto tecnico-operativo dell’Albo Gestori Ambientali. Si tratta del sistema ha sostituito il Sistri (Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali), istituito nel 2010 ma mai effettivamente entrato in funzione e soppresso il 1° gennaio 2019.

Il regolamento che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale (emanato ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 152/06) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 126 il 31 maggio 2023. Questo provvedimento include le procedure e gli adempimenti degli articoli 189, 190 e 193 del Dlgs 152/2006, integrati nel Registro elettronico nazionale, istituito ai sensi dell’articolo 6 del DL n. 135/18 e convertito con modificazioni dalla L. n. 12/19.

La pubblicazione del decreto ha subito un leggero ritardo a causa del passaggio in Ragioneria di Stato per ottenere una certificazione della solidità economico-finanziaria del sistema. Le spese di istituzione sono coperte da uno stanziamento di 1,61 milioni di euro, mentre gli oneri di funzionamento saranno sostenuti dai contributi annuali versati dai soggetti obbligati, come stabilito dall’art. 14 del DM in oggetto.

Il regolamento è composto da 24 articoli e tre allegati, suddivisi come segue:

- Titolo I (articoli 1-3):disposizioni generali;

- Titolo II (articoli 4-9):disposizioni sul Registro cronologico di carico e scarico e il Formulario di identificazione dei rifiuti;

- Titolo III (articoli 10-24):disposizioni sul Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti – RENTRI.

 

I tre allegati del Decreto includono:

- Allegato I: modello e formato del registro cronologico di carico e scarico;

- Allegato II: modello e formato del formulario di identificazione;

- Allegato III: tabella di determinazione e calcolo del contributo annuale e del diritto di segreteria.

 

Il RENTRI è diviso in due sezioni:

1- Anagrafica degli iscritti: raccoglie anche le autorizzazioni ambientali;

2- Tracciabilità: raccoglie i dati annotati nei registri e nei formulari.

 

Il Registro ha introdotto un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti, come l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.

 

Il 7 novembre scorso è stato pubblicato il Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n.143, che ha definito:

- le modalità operative per la trasmissione dei dati al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);

- le modalità per l’accesso e l’iscrizione degli operatori al RENTRI;

- i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità;

- le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto per gli operatori.

 

Quando è entrato in vigore? RENTRI è operativo dal 15 giugno 2023. Le iscrizioni saranno scaglionate in un periodo che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni dell’azienda.

Le prime adesioni, a partire dal 15 dicembre 2024, riguarderanno i soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi dell’art. 12, tra cui chi effettua attività di trattamento rifiuti, trasportatori, commercianti, intermediari e produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti. Da quella data, i soggetti obbligati avranno 60 giorni per completare l’iscrizione. Le iscrizioni dei produttori iniziali di dimensioni più piccole sono previste a partire da 24 e 30 mesi, a seconda del numero dei dipendenti.

Chi è obbligato a iscriversi a RENTRI? Devono iscriversi a RENTRI gli enti e le imprese che trattano rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, coloro che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, e i commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi. Sono inclusi anche i Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, una novità introdotta dopo l’abolizione del Sistri. Infine, tutti i restanti produttori di rifiuti.

Fino all’entrata in vigore del nuovo sistema:

- la tracciabilità dei rifiuti continua ad essere assicurata dalla normativa vigente contenuta negli art. 190 e 193 del D.Lgs.n. 152/06 e dai decreti ministeriali collegati (DM 148/98 e DM 145/98);

- le nuove modalità di tenuta e trasmissione dei dati di registri e formulari di trasporto continuano ad essere oggetto di sperimentazione, partita nell’estate del 2021 e coordinata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

Scadenze RENTRI Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il 22 settembre 2023 il decreto con la tabella delle scadenze. L’iscrizione al RENTRI deve essere effettuata:

- dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali;

- dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;

- dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.

I modelli di Registro e del Formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) saranno applicabili, indipendentemente dall’obbligo di iscrizione al RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2025. Sono state stabilite anche le date per l’obbligo della tenuta del Registro di carico e scarico (13 febbraio 2025 o dalla data di iscrizione al RENTRI in base alla categoria di appartenenza) e per l’emissione del FIR in formato digitale (13 febbraio 2026).

 

Confapi Padova

Tel. 049 8072273

info@confapi.padova.it

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