Nel frattempo l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni per erogare il bonus carburante ai dipendenti
Il Ministro dell’economia e delle finanze, Daniele Franco, e il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, hanno firmato il Decreto Interministeriale che proroga fino al 21 agosto le misure attualmente in vigore per ridurre il prezzo finale dei carburanti. Viene quindi esteso fino a tale data il taglio di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione.
Intanto, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 27/E recante le istruzioni per i datori di lavoro del settore privato che intendono erogare ai propri dipendenti i buoni benzina introdotti per contenere gli impatti economici dovuti all’aumento del prezzo dei carburanti. Ricordiamo che tali bonus possono essere erogati solo nel 2022 e fino a un massimo di 200 euro per lavoratore, non sono tassati in capo ai dipendenti e sono integralmente deducibili dal reddito d’impresa. In particolare, nella circolare viene chiarito che possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati e che rientrano nell’ambito di applicazione anche i soggetti che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, purché dispongano di propri dipendenti. Quanto alla categoria di lavoratori destinatari dei buoni benzina, essi devono essere titolari di reddito di lavoro dipendente. I buoni possano essere corrisposti da subito, senza necessità di preventivi accordi contrattuali. Ricordiamo inoltre che il bonus benzina di 200 euro non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente e rappresenta un’ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista dall’articolo 51 del Tuir e va dunque conteggiata in maniera separata rispetto agli altri benefit.
Per ulteriori approfondimenti: Circolare 27/E
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