Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n.249 del 24 ottobre, è entrato in vigore il decreto legge n. 193 del 22 ottobre 2016, recante la disciplina sulla cosiddetta “rottamazione” delle cartelle di pagamento. Provvedimento che si sposa con lo scioglimento di Equitalia che, dal 1° luglio 2017, si trasformerà in un nuovo ente pubblico economico dell’Agenzia delle entrate denominato “Agenzia delle Entrate - Riscossione”.
Il decreto prevede che la rottamazione, sia riferita soltanto ai carichi inclusi in ruoli, affidati ad Equitalia nel periodo compreso tra gli anni 2000 e 2015. Sono considerati quelli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati dall’Agenzia delle Entrate e/o da Inps e Inail all’agente della riscossione. Inoltre, sono compresi nella rottamazione anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada, ma limitatamente agli interessi di mora. Anche i ruoli emessi dagli enti territoriali relativi, per esempio, all’imposta comunale sugli immobili (Ici) o alla tassa sui rifiuti (Tari), rientrano automaticamente nell’ambito di applicazione del provvedimento.
Viceversa, sono esclusi i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione secondo la normativa UE sul sistema delle risorse proprie; alle somme dovute a titolo di recupero agli Aiuti di Stato; ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti nonché alle ammende e alle sanzioni pecuniarie derivanti da provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Il contribuente, che vuole accedere al sistema di rottamazione, dovrà pagare, oltre al debito vero e proprio, anche l’aggio da calcolare solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo nonché gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e le spese eventualmente sostenute per esecuzioni forzate. L’adesione alla rottamazione deve essere presentata entro il 22 gennaio 2017 attraverso un’apposita dichiarazione su modulistica che verrà predisposta e pubblicata sul sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.it).
È Importante evidenziare che, se è pendente un giudizio di opposizione alla cartella di cui il contribuente chiede la definizione agevolata, nella dichiarazione dovrà espressamente rinunciare a tale giudizio. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, Equitalia comunicherà ai contribuenti, che hanno presentato la domanda di adesione alla rottamazione, l’ammontare complessivo delle somme dovute nonché quello delle singole rate, se il contribuente all’interno della dichiarazione ha espressamente optato per un pagamento rateale. È importante ricordare che il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse, comporta la decadenza dal beneficio e la ripresa automatica delle misure sanzionatorie sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione. Il decreto prevede la possibilità di aderire alla rottamazione anche da parte di chi ha già in corso un accordo dilatorio con Equitalia, a condizione che le rate già calendarizzate e in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, vengano onorate.
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Decreto fiscale: rottamazione delle cartelle Equitalia
03.11.2016