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Divieto di pagamento retribuzioni in contanti dal 1° luglio

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La legge di Bilancio 2018 (Legge n.205/2017, articolo1, commi da 910 a 914) ha previsto che, dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso gli strumenti di pagamento individuati dalla stessa norma, non essendo più consentito, da tale data, effettuare pagamenti in contanti.

L'Ispettorato Nazionale del lavoro – con nota prot. 4538 del 22 maggio 2018 – ha fornito un parere in merito alla procedura di contestazione della violazione in questione. L'obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c. (indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa) ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

In particolare, è previsto che i datori di lavoro o committenti debbano corrispondere ai lavoratori (lavoratori dipendenti - esclusi domestici -, co.co.co, soci lavoratori delle cooperative) la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.

Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 1.000 a 5.000.

Con nota prot. n. 4538 del 22 maggio 2018, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito le prime indicazioni, a seguito della richiesta di parere pervenuta in merito alle procedure di contestazione della violazione in esame.

L’INL ha precisato che devono ritenersi esclusi dall’obbligo, oltre ai rapporti di lavoro domestico e a quelli instaurati con le pubblica amministrazione, anche i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Inoltre, l’Ispettorato ha chiarito che la violazione risulta integrata:
a)quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
b)nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l’assegno emesso venga annullato prima dell’incasso.

Ne consegue che, ai fini della contestazione è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti dalla legge ma che lo stesso sia andato a buon fine.

Infine, l’INL ha osservato che, nel caso di contestazione dell’illecito al trasgressore, non trova applicazione l’istituto della diffida di cui al comma 2 dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004, trattandosi di illecito non materialmente sanabile, e che, avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza, è possibile pre-sentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro (articolo 16 del D.Lgs. n. 124/2004) entro trenta giorni dalla sua notifica.

Entro il medesimo termine è altresì possibile presentare scritti difensivi all’Autorità che riceve il rapporto (articolo 18 della Legge n. 689/1981).

Confapi Padova
Tel. 049 8072273
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