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DL AIUTI QUATER IN GAZZETTA UFFICIALE: LE MISURE PER LE IMPRESE

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Il Decreto che contiene “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”: in vigore da sabato 19 novembre, stanzia 9,1 miliardi per contrastare il caro energia. Tra le misure previste, in particolare, viene prorogato al 31 dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese ed esercizi commerciali per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale.

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale di venerdì 18 novembre il DECRETO-LEGGE 18 novembre 2022, n. 176  Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, entrato in vigore sabato 19 novembre. Il provvedimento, che si compone di 16 articoli e quattro allegati, stanzia risorse per un ammontare totale pari a circa 9,1 miliardi di euro volti a finanziare interventi urgenti contro il caro energia e in materia di finanza pubblica. In particolare, queste sono le misure di maggior interesse per le imprese:

 

Capo I – Misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

- Articolo 1 (Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022) – Proroga al 31 dicembre 2022 il contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese e delle attività come bar, ristoranti ed esercizi commerciali per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Dispone, inoltre, che il contributo a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui all’art. 1 del Dl Aiuti-ter (Dl 114/2022) venga riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono utilizzabili solo in compensazione e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’IRAP. Prevede, tra le altre cose, che i crediti d’imposta siano cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a patto che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

- Articolo 2 (Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti) – Dispone la proroga, al 31 dicembre 2022, dello sconto fiscale sulle accise della benzina, del diesel e del GPL. In particolare, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti sono così rideterminate:

- Benzina: 478,49 euro per mille litri;

- Oli da gas o gasolio usato come carburante: 367, 40 euro per mille litri;

- Gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

- Gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo.

Prevede altresì che l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione sia stabilita nella misura del 5 per cento.

- Art. 3 (Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette) – L’articolo reca una serie di disposizioni per fronteggiare il caro energia tra cui:

- Prevede la possibilità di rateizzare le bollette per le imprese degli importi dovuti relativi alla componente energetica di elettricità e gas naturale dei consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, per un minimo di 12 ad un massimo di 36 rate mensili. L’adesione al piano di rateizzazione, per i periodi corrispondenti, dovrà essere alternativa alla fruizione dei crediti d’imposta di cui all’articolo 1 del decreto in oggetto e all’articolo 1 del c.d. DL Aiuti-ter.

- Dispone che SACE sia autorizzata a concedere una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia. La garanzia è rilasciata a condizione che l’impresa non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni negli anni per i quali si richiede la rateizzazione, sia per sé stessa che per quelle del medesimo gruppo.

- Innalza il tetto dell’esenzione fiscale dei c.d. “fringe benefit” aziendali, fino a 3mila euro per il 2022.

- Aumenta di 10 milioni il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano estendendolo al CONI ed al Comitato Italiano Paralimpico per far fronte agli aumenti delle bollette.

- Aumenta di 50 milioni sia il Fondo dedicato al sostegno di enti del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, sia il Fondo a sostegno delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione dei registri esistenti, e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Entrambi i Fondi erano stati istituti dal Dl Aiuti-ter.

- Articolo 4 (Misure per l'incremento della produzione di gas naturale) – La proposta modifica l’articolo 16 del DL Energia 17/2022 in materia di gas release al fine di rafforzare ulteriormente gli obiettivi della norma, e di incrementare la produzione nazionale di gas naturale da destinare, a prezzi calmierati, ai clienti finali industriali a forte consumo energetico. Tra le altre cose, sono riammesse le concessioni esistenti in Alto Adriatico, limitatamente alla porzione di mare specificatamente indicata dalla norma (quella compresa tra il 45° parallelo ed il parallelo passante per la foce del ramo di Goro), oltre le 9 miglia marine e solo in caso di concessioni caratterizzate da un elevato potenziale minerario. Inoltre, nelle more della conclusione delle procedure autorizzative, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all’entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d’interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis, mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50% dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi.

- Articolo 5 (Proroghe di termini nel settore del gas naturale) – Proroga al 10 gennaio 2024 il servizio di tutela del gas. Inoltre, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine per la cessione del gas stoccato da parte del GSE, nonché dal 20 dicembre 2022 al 15 aprile 2023 il rimborso del prestito per l’acquisto del gas finalizzato allo stoccaggio concesso al GSE.

- Articolo 6 (Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale) – L’articolo modifica la disciplina sul contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale, al fine di contribuire all’ottimizzazione del sistema energetico e al perseguimento della sicurezza energetica nazionale. Dispone, nello specifico, che siano installati impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sui beni del demanio militare, ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o comunque in uso al Ministero della difesa. Pertanto, questi beni risulteranno di diritto aree idonee e potranno ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza. Al fine di perseguire questi obiettivi, il Ministero della difesa nomina un commissario speciale e, su proposta del Ministro della Cultura e dell’Ambiente, due vicecommissari speciali.

- Articolo 7 (Disposizioni in materia di autotrasporto) – Prevede che i contributi destinati al sostegno del settore dell’autotrasporto di merci di cui all’art. 14 del Dl aiuti ter siano erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia.

 

Capo II (Disposizioni in materia di mezzi di pagamento, di incentivi per l'efficientamento energetico, nonché per l'accelerazione delle procedure)

- Art.  8 (Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento) - Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, per l'anno 2023, è concesso un contributo per l'adeguamento degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di euro 50 per ogni strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l'anno 2023. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.

- Articolo 9 (Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico) – Reca modifiche alla disciplina del Superbonus. Nello specifico, dispone la rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini, e introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al quoziente familiare). Prevede, inoltre, che l’agevolazione di cui al Superbonus si applichi al 110% fino al 31 marzo 2023 per le villette unifamiliari che abbiano completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Per quanto concerne i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, è previsto che essi possano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, previo invio di una comunicazione all’Agenzia da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell’anno, stando a quanto previsto, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

- Articolo 10 (Norme in materia di procedure di affidamento di lavori) – Prevede che, per le opere finanziate a valere su risorse del PNRR e del PNC, per i Comuni non capoluogo non si applichi l’obbligo di ricorrere ad aggregazioni per affidamenti diretti inferiori alla soglia di 139 mila euro, per servizi e forniture, e di 150 mila euro, per lavori. Il secondo comma prevede inoltre che le stazioni appaltanti rimaste escluse dalla compensazione per la variazione dei prezzi dei materiali da costruzione, per opere PNRR e PNC, possano accedere ai contributi di cui al fondo per l’avvio delle opere indifferibili, residuali rispetto alle richieste di accesso al fondo già pervenute, nel caso in cui abbiano provveduto ad avviare le procedure di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022. Infine, il terzo comma introduce misure di semplificazioni delle procedure per la realizzazione di alcuni interventi autostradali di preminente interesse nazionale, individuati all’allegato 2 del presente decreto, tra i quali la Gronda di Genova.

- Articolo 11 (Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC) – Si prevede l’aumento da 40 fino a un massimo di 70 membri della Commissione PNRR-PNIEC.

 

Capo III (Disposizioni finanziarie e finali)

- Articolo 12 (Esenzioni in materia di imposte) – Prevede che, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore dello spettacolo, la seconda rata dell’IMU non è dovuta per gli immobili, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

- Articolo 13 (Disposizioni in materia di sport) – Prevede che, al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello stato e operano nell’’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi di dall’articolo 1, comma 293, lettere a), b), c) e d) della legge 234/2021, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati entro il 22 dicembre 2022 senza applicazione di sanzioni o interessi.

- Articolo 14 (Misure urgenti per l’anticipo di spese nell’anno corrente) – Prevede un incremento della spesa di 1 miliardo 80 milioni di euro per il 2022 da parte del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per la manutenzione straordinaria, di cui 800 milioni destinati agli interventi previsti dal fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del paese. Successivamente, dispone un aumento della spesa di 45 milioni di euro per l’anno corrente da parte del Ministero della difesa al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. Stabilisce, infine, un incremento di 85.8 milioni di euro euro per la spesa inerente al personale docente, di cui 14.2 milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA.

- Articolo 15 (Disposizioni finanziarie) – Reca l’autorizzazione alla spesa di 1.5 milioni di euro per l’adeguamento dei contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale a cui si provvede successivamente all’approvazione della legge di bilancio dello Stato. Autorizza una spesa di 410 milioni di euro per l’anno 2022 per il rafforzamento del bonus sociale di energia elettrica e gas, trasferendo le risorse economiche entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali. È inoltre istituito, nello stato di previsione del MEF, un Fondo con dotazione dal 2023 al 2033 destinato all’attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota prevista per l’anno 2023 pari a 1.5 miliardi, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas. A tali oneri si provvede, tra le varie, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi dei vari Ministeri, alle maggiori entrate e minori spese di questi ultimi ed alle risorse versate all’entrata del bilancio dello Stato che restino acquisite all’erario.

 

Il testo è disponibile al seguente link: Provvedimento

 

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Tel. 049 8072273
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