Rottamazione cartelle esattoriali: DURC sospeso fino a luglio per le imprese che aderiscono alla definizione agevolata, ma non eseguono il pagamento della prima rata.
Le imprese che aderiscono alla definizione agevolata (cosiddetta rottamazione cartelle esattoriali) relativa a contributi previdenziali (D.L. 193/2016) non sono in regola con il DURC finché non effettuano il pagamento della prima rata.
Con il messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, l’INPS ha chiarito la questione della rilevanza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva.
In pratica, per il rilascio del DURC non basta presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata da parte dell’impresa.
L’attestazione della regolarità contributiva può avvenire solo successivamente all’ammissione alla definizione agevolata e con il pagamento della prima rata prevista dal piano messo a punto con Equitalia in seguito alla richiesta.
Il primo o unico pagamento avviene entro luglio 2017.
In caso contrario, l’impresa è esclusa dalla partecipazione a gare e appalti e a tutti gli adempimenti che richiedono un DURC in corso di validità. Quindi, se occorre chiudere urgentemente contratti con la Pubblica Amministrazione è più conveniente in termini di tempo la ra-teazione, sebbene più onerosa.
Infine, l’INPS ha chiarito che per le aziende che richiedono la rotta-mazione con una rateazione in essere, dopo aver sospeso la rateazione e in attesa di ricevere il via libera per il nuovo piano di rateazione, il rinnovo del DURC decadrà.
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