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Emissioni in atmosfera: autorizzazioni successive al 2000

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Entro il prossimo 31 dicembre 2015 è necessario rinnovare le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera riguardanti gli stabilimenti anteriori al 2006 in possesso di autorizzazione all'emissione con data di rilascio successiva al 31 dicembre 1999.

I gestori di stabilimenti anteriori al 2006 che siano stati autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del d.P.R. n. 203/1988 in data successiva al 31 dicembre 1999 devono presentare, all’autorità competente tramite il SUAP, una domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera: la mancata presentazione della domanda nei termini comporta la decadenza della precedente autorizzazione, mentre se la domanda è presentata nei termini l’attività può essere proseguita fino al rilascio o al diniego dell’autorizzazione.

A fronte di tale adempimento le aziende potrebbero trovarsi nelle seguenti condizioni:

•dover richiedere l'autorizzazione alle emissioni aderendo all'autorizzazione di carattere generale da presentare tramite SUAP (Autorizzazione Generale Generica), se rientra tra le attività di cui alla parte II dell'allegato IV alla parte V del d.lgs. n. 152/2006;

•dover richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale da presentare tramite SUAP (Autorizzazione Unica Ambientale), secondo quanto previsto dal d.P.R. 59/2013, nel caso di uno stabilimento che non rientra tra le attività autorizzabili in via generale.

Nel primo caso l’azienda, se non è già in possesso di altri atti autorizzatori ricompresi nell'AUA, può scegliere se presentare richiesta di adesione all’autorizzazione di carattere generale o se avvalersi volontariamente dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

Nel caso in cui l'azienda sia già in possesso di AUA, dovrà necessariamente far rientrare nell'AUA stessa anche l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni.

Nel secondo caso la richiesta dell’Autorizzazione Unica Ambientale è obbligatoria.

Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it

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