In pianura padana accensione prevista dal 22 ottobre al 7 aprile, per 13 ore al giorno. Temperature più basse.
Il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C.
Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento che gli amministratori di condominio potranno rendere disponibile ai condomini.
Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Il decreto individua sei fasce climatiche per l’Italia, in base al clima medio del comune:
- la Zona A (Lampedusa, Porto Empedocle) avrà i termosifoni accesi dall’8 dicembre al 7 marzo per 5 ore al giorno;
- la Zona B (Agrigento, Reggio Calabria, Messina e Trapani) dall’8 dicembre al 23 marzo per 7 ore;
- la Zona C (Napoli, Imperia, Cagliari, gran parte della Puglia) dal 22 novembre al 23 marzo per 9 ore;
- la Zona D (Firenze, Foggia, Roma, Ancona, Oristano e gran parte di Toscana, Umbria, Lazio, Campania) dall’8 novembre al 7 aprile per 11 ore;
- la Zona E (Aosta, Torino, Milano, Bologna, la pianura padana, il nord, la dorsale appenninica, l’Aquila e la Basilicata) dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno;
- la Zona F (Belluno, Cuneo e i comuni dell’arco alpino) è senza limitazioni.
Scarica il DM 383 del 6.10.2022 - Riduzione riscaldamento.pdf
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