Nella Gazzetta Ufficiale europea L 318 del 05/11/2014 è stato pubblicato il nuovo Regolamento della Commissione n. 1191/2014 (UE) del 30 ottobre 2014, che determina il nuovo formato e le modalità di trasmissione della Relazione che i produttori, gli importatori e gli esportatori di taluni gas fluorurati a effetto serra sono tenuti a trasmettere sulla produzione, l'importazione, l'esportazione, l'uso come materia prima e la distruzione di queste sostanze.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2014 che determina il formato e le modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra. [Gazzetta Ufficiale europea L 318 del 05/11/2014]
Articolo 1
Le relazioni obbligatorie a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 sono trasmesse per via elettronica mediante lo strumento di comunicazione basato sul formato stabilito nell'allegato del presente regolamento, messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 1493/2007 è abrogato.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Consulta il testo del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Commissione
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