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I nuovi contratti a termine: ecco come funzioneranno

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A seguito delle modifiche introdotte dal Decreto “Dignità” alla normativa sui contratti a termine e di somministrazione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito le prime indicazioni interpretative contenute nella circolare n.17/2018. Per quanto concerne in particolare la disciplina dei contratti a termine, la circolare si sofferma sulla riduzione, da 36 a 24 mesi, della durata massima del rapporto di lavoro, relativamente a quei rapporti stipulati tra le parti, precisando che il datore di lavoro e il lavoratore hanno facoltà di sottoscrivere un contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi senza dover apporre alcuna “causale” che, viceversa, si rende necessaria per la stipula di un contratto a termine di durata superiore a un anno. Si specifica anche che le ragioni che giustificano un’assunzione a tempo determinato per un periodo successivo ai 12 mesi sono esclusivamente esigenze temporanee e oggettive nonché estranee all’ordinaria attività di impresa; di sostituzione di altri lavoratori; incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Inoltre, per accertare che ricorra un tale obbligo, occorre considerare la durata complessiva dei rapporti di lavoro a termine intercorsi tra le parti, tenendo conto sia della durata di quelli già conclusi sia della durata di quello che si intende eventualmente prorogare. La circolare evidenzia peraltro che l’introduzione della causale ricorre anche nell’ipotesi in cui il superamento si verifica per effetto di una proroga che interviene su un contratto in origine stipulato per un termine inferiore ai 12 mesi.

Il Ministero fa presente che il decreto legge non è intervenuto a modificare la previsione di cui al d.lgs. 81/2015 che consente alle parti, una volta raggiunto l’attuale limite massimo di 24 mesi, di poter stipulare un ulteriore contratto, di durata massima di 12 mesi, presso le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Diversamente però dalla precedente disciplina, quest’ultimo rientra nella nuova previsione sui rinnovi soggiacendo quindi all’obbligo di introduzione della causale ai fini della legittimità.

Non è stata modificata neppure la disposizione del Jobs act che consente alla contrattazione collettiva di derogare alla nuova durata massima dei contratti a termine purché si tratti di contratti nazionali, territoriali o aziendali sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

È fatto salvo, sino alla naturale scadenza, quanto previsto nei contratti collettivi stipulati prima dell’entrata in vigore del D.L. 87/2018 sebbene prevedano una durata superiore pari o superiore ai 36 mesi dei rapporti di lavoro a termine.

Viene inoltre esclusa la possibilità che la scadenza del contratto si desuma da elementi esterni alla disciplina del rapporto contrattuale. Infine, per ciò che attiene al periodo transitorio, è confermata l’avvenuta modifica, intervenuta in sede di conversione del decreto legge, che per i rinnovi e le proroghe già in essere prevede che il nuovo regime si applichi dopo il 31 ottobre 2018.

Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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