CONFAPI PADOVA: «LA RIFORMA NASCE DA NOBILI PROPOSITI, MA DI FATTO È L’ENNESIMO FARDELLO DI UNA BUROCRAZIA OPPRIMENTE»
Saranno 154.000 le aziende interessate in Italia: dovranno sborsare tra i 2.500 e i 6.000 euro in più all’anno. Il presidente Carlo Valerio: «Non è stata data adeguata considerazione alla dimensione delle imprese e non si è pensato a un’adozione graduale della norma, che avrebbe facilitato le cose». E non ci sono nemmeno i tempi tecnici che consentano ai revisori di effettuare un controllo legale sui bilanci di esercizio del 2019.
Mancano pochissimi giorni al 16 dicembre, data entro la quale 154 mila società a responsabilità limitata in Italia (secondo l’ultima elaborazione di Unioncamere basata sui bilanci 2018), dovranno nominare l’organo di controllo o un revisore. Nonostante le richieste, il termine fissato dal codice della crisi non verrà rinviato. Ma quante sono le aziende del territorio interessate? Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, ha stimato il numero in 13 mila srl per quanto riguarda il Veneto e in 2.600 per la provincia di Padova. Una platea di aziende molto ampia. Le società dovranno nominare l’organo di controllo qualora negli esercizi 2017 e 2018 sia stato superato uno dei seguenti parametri: a) totale dell’attivo patrimoniale superiore a 4 milioni di euro; b) totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni superiore a 4 milioni di euro; c) occupati in media durante l’esercizio superiore a 20.
Lo scopo della norma è quello di introdurre delle “procedure di allerta” che prevedano in anticipo lo stato di “crisi” per le imprese così da evitare l’effetto “contagio” e una limitazione dei danni come quelli che hanno colpito il sistema economico nel periodo 2010-2015. «Una norma nobile nei propositi, ma pessima nell’applicazione e nel suo stesso disegno», commenta Carlo Valerio, presidente di Confapi Padova. «I parametri dei vincoli dimensionali delle aziende sono già stati modificati in corsa rispetto alla prima stesura, a dimostrazione di come anche questa misura al pari di molte altre abbia “sparato” nel mucchio. Nonostante l’innalzamento del tetto da 2 a 4 milioni resta evidente come sia tenuta in scarsa considerazione la dimensione delle imprese, perché ci sono aziende ben lontane dall’avere un volume d’affari di 4 milioni di euro che però raggiungono o superano comunque il parametro relativo al personale, ad esempio quelle di servizi con alta densità di operatori e basso valore aggiunto: ci chiediamo perché debbano essere messe sullo stesso piano. C’è poi la questione legata ai tempi: ci chiediamo perché l’obbligo di nominare il revisore non sia stato inserito gradualmente in modo da consentire alle imprese di adeguarsi. Così com’è, la norma verrà percepita come l’ennesimo fardello di una burocrazia opprimente, che costringe gli imprenditori a perdere tempo e denaro. Inoltre, la pericolosa accelerazione si misurerà con la carenza di revisori già sufficientemente preparati, con possibili danni per le imprese che, pressate dalla fretta, dovessero in buona fede affidarsi a loro».
Per quanto riguarda i costi, va tenuto conto che il compenso orario del revisore viaggia tra i 50 e i 150 euro e che saranno almeno una cinquantina le ore impiegate per ogni azienda: si arriva facilmente a calcolare un esborso minimo di circa 2.500 euro, ma che può salire a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche dell’azienda, arrivando anche a 6.000.
Fabbrica Padova ha chiesto un parere sulla norma a Matteo Rava, dottore commercialista e revisore contabile, consulente fiscale e tributario di Confapi. «La platea di società interessate è veramente importante e la portata di tale novità avrà notevoli impatti per il mondo dell’impresa. Il concetto di “crisi” individuato dall’art. 2 del D. Lgs. 14/2019 è “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. La “crisi” così definita è uno stato temporaneo dell’impresa che, nelle idee del legislatore, può trovare una soluzione attraverso nuovi strumenti che la norma mette a disposizione degli imprenditori “meritevoli”», premette Rava nella sua spiegazione. «Le procedure di allerta si fondano sul calcolo di una serie di indicatori economico-finanziari che saranno costantemente monitorati e resi pubblici all’occorrenza da parte degli organi societari, dagli organi di controllo e dagli enti pubblici. Per le società che superano i parametri previsti dall’art. 2477 c.c., l’organo di controllo (sia esso collegio sindacale o revisore), oltre alle verifiche sul bilancio di esercizio, deve provvedere alla verifica degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui è dotata l’impresa».
Non mancano gli appunti da un punto di vista tecnico. Prosegue Rava: «Sul termine entro cui le società devono provvedere alla nomina di tale organo permangono varie ipotesi. L’organo di controllo deve essere nominato entro nove mesi dall’entrata in vigore del D. Lgs. 14/2019 (avvenuta lo scorso 16 marzo) e quindi entro il prossimo 16 dicembre. Molti dubbi permangono sulla possibilità, per il revisore nominato in prossimità di tale data, di effettuare un controllo legale sul bilancio di esercizio 2019 e sull’adeguatezza degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili entro i primissimi mesi del prossimo anno (per poter formulare il proprio giudizio in concomitanza dell’approvazione del bilancio da parte delle assemblee societarie). Nell’imminenza di tale scadenza si prospettano varie soluzioni che coniughino le necessità normative di controllo sulle società e la possibilità per queste di selezionare l’organo di controllo più adeguato».
Ma cosa succederà a chi non dovesse rispettare la scadenza? «Qualora le società obbligate non provvedano spontaneamente alla nomina entro tale termine, il D. Lgs. 14/2019 prevede che il Conservatore del Registro delle Imprese, avuto notizia del superamento dei limiti attraverso le informazioni acquisite con il deposito dei bilanci di esercizio, segnali al Presidente del Tribunale tali soggetti affinché quest’ultimo provveda a nominarli d’ufficio, senza alcuna possibilità di scelta da parte delle società».
Diego Zilio
Ufficio Stampa Confapi Padova