È noto che il SISTRI sino al 1° gennaio 2017 non sarà completamente operativo ma per un buon numero di imprese è comunque già in vigore l'obbligo di iscrizione e, di conseguenza, di pagamento del contributo annuale: peraltro, sono gli unici due obblighi per i quali sono applicabili le sanzioni proprie del SISTRI, nell'ipotesi di una loro violazione.
Ci si può sempre cancellare dal SISTRI, utilizzando la funzione "Gestione Azienda" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata (successivamente verranno comunicate dal SISTRI le modalità di riconsegna dei dispositivi elettronici): i soggetti già iscritti a SISTRI che non siano più tenuti ad aderire non devono versare il contributo annuale anche se la procedura di cancellazione del-l'iscrizione non sia stata avviata o non si sia chiusa.
Semplificando, ecco le categorie di soggetti attualmente obbligati ad iscriversi al SISTRI, in base al combinato disposto dell’art. 188-ter, commi 1, 2 e 3, del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 1 del D.M. 24 aprile 2014 che ha dato attuazione alle norme di rango primario contenute nel testo unico ambientale:
1)gli enti o le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, originati da:
₋attività agricole ed agroindustriali, di pesca professionale e acquacoltura,
₋attività di demolizione, costruzione nonché di scavo,
₋lavorazioni industriali,
₋lavorazioni artigianali,
₋attività commerciali,
₋attività di servizio,
₋attività sanitarie;
2)gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che fanno attività di stoccaggio;
3)gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
4)gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
5)in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto.
La normativa prevede la possibilità di adesione volontaria al SISTRI per i produttori, i gestori e gli intermediari e i commercianti dei rifiuti differenti da quelli sopra indicati. I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI devono versare il contributo annuale 2016 entro il 30 aprile 2016, comunicando al Sistema gli estremi del pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "Gestione Azienda" disponibile sul portale SISTRI in area autenticata.
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