Con Legge 28 giugno 2019, n. 58, conversione in legge con modificazioni del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019, sono stati differiti i termini di effettuazione dei versamenti delle imposte per alcuni contribuenti.
Il differimento dei termini di versamento si applica anche al diritto annuale.
La proroga si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano in forma di impresa o di lavoro autonomo tali attività, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
Ricorrendo tali condizioni (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 64 del 28.6.2019) , risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:
- applicano il regime forfetario agevolato, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.
Pertanto, per i soggetti sopra indicati i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, oltre al versamento del diritto annuale, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019 sono posticipati al:
- 30 settembre 2019 senza alcuna maggiorazione;
- 30 ottobre 2019, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
L'Agenzia delle Entrate ha precisato (Risposta n. 330 del 2019 interpello imprese agricole) che i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarano redditi d’impresa (cfr. articolo 55 del TUIR).
Pertanto i soggetti che:
- svolgono esclusivamente le attività agricole di cui agli articoli 32 e ss. del TUIR;
- sono titolari di soli redditi agrari, da dichiarare nel quadro RA del modello REDDITI;
non possano beneficiare della proroga dei versamenti perché gli stessi non producono redditi d’impresa, arti e professioni.
Di conseguenza, i versamenti devono essere effettuati nei termini ordinariamente prescritti.
Per i contribuenti NON rientranti nell'ambito di applicazione della suddetta norma, rimane fissata la scadenza al 1 luglio 2019 (il 30 giugno cade di domenica) o al 31 luglio 2019 con la maggiorazione dello 0,40% (il 30° giorno dalla scadenza).
Fonte: Camera di commercio di Padova
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