La Regione Veneto, con la Delibera della Giunta regionale n.726 del 27 maggio 2014, ha dettato nuove disposizioni in merito ai soggetti che possono compilare il libretto d'impianto per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e ha sostituito quello previsto a livello nazionale e relativo al controllo, alla manutenzione e all'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari.
Bur n. 55 del 30 maggio 2014
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 726 del 27 maggio 2014
Approvazione, con integrazioni, del modello di Libretto di impianto per la climatizzazione degli edifici ed adozione dei modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 e Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.
Con la Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2013, n.1824 sono state definite le prime disposizioni di attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 192/2005 e dal D.P.R. 74/2013, in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione ed ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici e sanitari e, in particolare, sono state individuate le Strutture competenti a svolgere le attività finalizzate all'istituzione del catasto regionale degli impianti termici, la cui attivazione è prevista entro il corrente anno.
Il Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato i modelli di Libretto di impianto e di Rapporto di controllo di efficienza energetica.
L'art. 1 di detto decreto dispone che, a partire dal 1° giugno 2014, gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, di cui alD.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii., siano muniti di un "libretto di impianto per la climatizzazione" conforme al modello riportato all'Allegato I del citato D.M. 10 febbraio 2014.
Il comma 6, dell'art. 7 del D.P.R. 74/2013 prevede la facoltà per le Regioni e le Province Autonome di apportare integrazioni al libretto di cui trattasi ed il comma 3 dell'art.3 del D.M. sopra citato indica le modalità con le quali effettuare le integrazioni.
Dall'analisi dei contenuti del modello di libretto di impianto per la climatizzazione approvato dal Ministero, si è rilevata la necessità di integrarlo introducendo alcuni nuovi campi-codice, informazioni e schede, come di seguito motivatamente proposto:
- Scheda 1: campo-Codice Punto di Riconsegna "PDR" campo da valorizzare per impianti termici alimentati da gas di rete - Codice di 14 cifre, reperibile nelle fatture di fornitura, che individua univocamente gli impianti collegati alla rete di distribuzione del gas naturale, necessario per i controlli;
- Scheda 1: campo-Codice Attestato di Prestazione Energetica "A.P.E.", campo da valorizzare in caso sia presente l'A.P.E. al fine dell'interconnessione tra il catasto territoriale degli impianti termici e l'attestato di prestazione energetica, come espressamente indicato all'art.10, c. 4, lett. b) del D.P.R. 74/2013;
- Scheda 1: titolo di responsabilità del Responsabile dell'impianto termico di climatizzazione: "Proprietario","Occupante", "Amministratore di Condominio", "Terzo Responsabile", informazione sostanziale e necessaria per rendere il "Libretto d'impianto" coerente con il "Rapporto di controllo di efficienza energetica", non presente nel modello Ministeriale;
- Scheda 4.4: sorgente lato esterno "geotermica", informazione necessaria per agevolare l'individuazione degli impianti di climatizzazione a "pompa di calore" che utilizzano tale fonte energetica rinnovabile;
- Schede: "11.0.1"; "11.0.2"; "11.0.3", "11.0.4"-"Interventi di Controllo e Manutenzione", schede essenziali del libretto, per poter definire e dichiarare in forma scritta le operazioni e la frequenza degli interventi di controllo e manutenzione, come obbligatoriamente stabilito dall'art.7, comma 4 del D.P.R. 74/2013.
Si propone, inoltre, l'adozione dei modelli di "Rapporto di controllo di efficienza energetica", di cui agli Allegati II, III, IV, V del D.M. 10 febbraio 2014 per il loro l'utilizzo, da parte degli operatori, nei controlli periodici dell'efficienza energetica degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
Essendo peraltro stabilito dall'art. 8, c. 5 del D.P.R. 74/2013 che tale Rapporto dev'essere allegato al libretto di impianto e trasmesso, prioritariamente con strumenti informatici, all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia Autonoma competente per territorio, si propone che la trasmissione in via telematica avvenga solamente a partire dall'attivazione del Catasto regionale degli impianti termici, che avverrà con specifico provvedimento di Giunta da adottarsi entro il corrente anno.
Consulta il testo della Delibera, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
Veneto Più srl unipersonale
Tel. 049 8072273
info@venetopiu.it