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Legge di Bilancio 2017: le esenzioni del "Gruppo Iva"

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La legge di Bilancio 2017, nell’articolo 6, contiene un’importante novità legata ad una nuova figura fiscale denominata “Gruppo Iva”: i soggetti che fanno parte del Gruppo saranno esenti dal pagamento delle imposte relative alle transazioni tra di loro effettuate. Inoltre, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo Iva nei confronti di un soggetto terzo vengono considerate come se fosse il Gruppo medesimo a effettuarle. Stessa regola si applica nel caso inverso in cui vi sia una cessione di beni o una prestazione di servizi effettuata da un soggetto terzo nei confronti del Gruppo Iva.

Le nuove disposizioni sul Gruppo Iva si applicheranno dal 1° Gennaio 2018, con concreta operatività dei gruppi medesimi a partire dall’anno successivo. La norma consente quindi di considerare come unico soggetto passivo Iva l’insieme di soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, stabiliti nel territorio dello Stato italiano e legati da un vincolo finanziario di tipo controllata-controllante nonché da vincoli organizzativi ed economici. Più in particolare, il vincolo finanziario sussiste allorché un soggetto è controllante o è controllato da un altro, ovvero nell’ipotesi in cui entrambi siano controllati da un terzo soggetto.

Il vincolo economico, invece, sussiste nel caso in cui i soggetti svolgano un’attività principale dello stesso genere o comunque attività complementari o interdipendenti ovvero attività che avvantaggiano uno o più di essi. Il vincolo organizzativo si ha, invece, quando esiste un coordinamento tra gli organi decisionali dei soggetti del Gruppo, sia esso di diritto o di fatto.

È importante evidenziare che questi tre vincoli devono ricorrere congiuntamente affinché possa attivarsi la disciplina del Gruppo Iva. In tale ambito, va chiarito che vi è una presunzione di legge secondo cui se tra i soggetti ricorre il vincolo finanziario si presume anche la ricorrenza degli altri due vincoli.

Sono esclusi dalla facoltà di costituire il Gruppo Iva i soggetti che abbiano sedi e stabili organizzazioni situate all’estero, i soggetti le cui aziende sono sottoposte a sequestro giudiziario, a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, ad amministrazione straordinaria, a concordato preventivo nonché i soggetti posti in liquidazione ordinaria.

Spetterà all’Agenzia delle Entrate il compito di predisporre ed approvare il modello necessario per presentare la richiesta di costituzione del Gruppo che dovrà essere trasmessa dal rappresentante e contenere informazioni riguardanti la denominazione del Gruppo Iva, i dati identificativi del rappresentante e dei soggetti partecipanti, l’attestazione della sussistenza dei tre vincoli, l’attività o le attività che il Gruppo andrà a svolgere ed infine l’elezione di domicilio presso il rappresentante dei soggetti partecipanti ai fini delle notifiche finali.

Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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