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Modello OT24 per il 2019

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Scaricabile dal sito istituzionale la modulistica per richiedere la riduzione del tasso medio di tariffa: gli interventi per ottenere lo sconto devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2018

È stato pubblicato sul sito istituzionale dell'INAIL il modulo OT24 per l’anno 2019, con il quale le aziende operative da almeno un biennio e che hanno investito in sicurezza sul lavoro possono avanzare istanza per ottenere una riduzione del premio assicurativo versato all'Istituto. Nella sezione Moduli e Modelli del sito INAIL è disponibile il nuovo modulo OT24 per le istanze che verranno inoltrate telematicamente nel 2019.

Benché la presentazione possa essere effettuata entro il 28 febbraio 2019, la domanda farà comunque riferimento ad attività e interventi posti in essere nel 2018. L’azienda deve indicare sul modulo di domanda gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro che ha attuato nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda (2018), in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.

Nel modulo OT24 2019 ogni sezione è stata distinta in funzione dell’applicabilità delle diverse tipologie di intervento all’intera azienda, al settore di appartenenza o alle singole Posizioni Assicurative Territoriali (PAT).

Sono previsti interventi:
•Trasversali Generali TG (Trasversale in quanto può essere realizzato in tutti i settori produttivi; Generale in quanto valido per tutte le PAT della ditta);
•Trasversali T (Trasversale in quanto può essere realizzato in tutti i settori produttivi; può essere realizzato su una o più PAT e non necessariamente su tutte le PAT della ditta);
•Settoriali Generali SG (Settoriale in quanto può essere realizzato solo in alcuni settori produttivi; Generali in quanto è valido per tutte le PAT della ditta);
•Settoriali S (Settoriale in quanto può essere realizzato solo in alcuni settori produttivi; può essere realizzato su una o più PAT e non necessariamente su tutte le PAT della ditta). Il Modello è distinto in cinque sezioni:
•A Interventi di carattere generale;
•B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
•C Interventi trasversali;
•D Interventi settoriali generali;
•E Interventi settoriali. I presupposti necessari per accedere alla riduzione non sono cambiati e tra questi rimane fondamentale la regolarità contributiva che verrà verificata dall’INAIL con il DURC. Altro presupposto imprescindibile per il conseguimento della riduzione è sempre e comunque il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in quanto l’istanza OT24 riguarda interventi migliorativi rispetto agli obblighi di legge.

L'agevolazione è prevista nelle seguenti misure:

Lavoratori - anno: Fino a 10 - riduzione 28%;
da 11 a 50 -18%;
da 51 a 200 - 10%;
Oltre 200 - 5%.

L'istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell'Istituto. L'INAIL, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.

La riduzione eventualmente riconosciuta dall'Istituto opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno. È richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

L'agevolazione in esame, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" perciò è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
  • inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cosiddette "cause ostative");
  • possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.
Per ulteriori informazioni:
Sezione Moduli e Modelli del sito INAIL

Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it


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sicurezza

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