Pubblicato in Gazzetta ufficiale, del 27 febbraio 2025, il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18, Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell’articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Il provvedimento entrerà in vigore il 14 marzo 2025.
Chiarite le regole per i premi e i limiti di indennizzo delle polizze aziendali obbligatorie contro sismi, alluvioni e frane. Le imprese dovranno stipulare apposite polizze assicurative contro eventi catastrofali in conformità alle nuove disposizioni normative.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
L'assicurazione obbligatoria contro le calamità naturali rappresenta un passo fondamentale per tutelare il tessuto produttivo nazionale dai danni ingenti causati da eventi sismici, alluvioni, frane e altri eventi catastrofali alle imprese italiane.
L'obbligo di sottoscrizione della polizza riguarda:
- le imprese con sede legale in Italia iscritte al Registro delle Imprese;
- le imprese con stabile organizzazione sul territorio nazionale iscritte al Registro delle Imprese.
Sono incluse anche:
- le imprese individuali;
- le società di persone;
- le società a responsabilità limitata.
Le disposizioni introdotte non sono invece applicabili agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile, per i quali l’assicurazione contro tali rischi rimane facoltativa.
POLIZZA RISCHI CATASTROFALI OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE
La normativa può ancora ricevere delle integrazioni e precisazioni, in quanto è previsto che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative, anche con riguardo alle modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo nonché di determinazione e adeguamento periodico dei premi ,anche tenendo conto del principio di mutualità.
Le imprese hanno quindi la libertà di scegliere la Compagnia Assicurativa e, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, il contenuto della polizza.
La copertura assicurativa, allo stato attuale della normativa, riguarda i danni diretti, subiti a seguito di eventi calamitosi e catastrofali individuati dalla norma, ai beni previsti dall’art. 2424 primo comma [sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3)] del Codice Civile, ossia le immobilizzazioni materiali:
- terreni e fabbricati;
- impianti e macchinari;
- attrezzature industriali e commerciali.
Le polizze possono essere integrate con garanzie accessorie, come la copertura dei danni indiretti o la perdita di profitti.
Le imprese devono dunque stipulare una polizza assicurativa entro il 31 marzo 2025 che copra i danni ai beni immobili diretti causati da:
- sismi
- alluvioni
- frane
- inondazioni
- esondazioni
Le imprese possono ricevere un risarcimento in caso di danni provocati da eventi imprevedibili e disastrosi.
La polizza può coprire anche altri eventi catastrofali come trombe d'aria, grandine e incendi boschivi, che possono compromettere la continuità operativa delle aziende.
LE CONSEGUENZE PER LE AZIENDE INADEMPIENTI
Secondo il comma 102 della Legge, con riferimento all’inadempimento da parte delle Imprese dell’obbligo di assicurarsi entro il 31 marzo 2025 contro i rischi catastrofali sopra individuati, si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Le imprese che non rispettano l'obbligo di stipulare l'assicurazione contro le calamità naturali possono quindi subire effetti pregiudizievoli nell’assegnazione di dette agevolazioni o contributi pubblici. Inoltre, in caso di sinistro, queste imprese rischiano di dover affrontare ingenti perdite finanziarie che possono mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa dell'attività.
Tutto quello che c'è da sapere nella:
NOTA DI SINTESI ELABORATA DA CONFAPI
IL TESTO DEL DM POLIZZE CATASTROFALI
Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it