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PATENTE A CREDITI AL VIA: COSA CAMBIA NEI CANTIERI

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Dal 1° ottobre è scattata l’operatività del portale per il rilascio della patente a crediti. Come già anticipato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20 Settembre u.s. è stato pubblicato l’atteso decreto ministeriale con la regolamentazione dell’intero meccanismo. La misura della patente a crediti interessa non solo il settore dell’edilizia ma anche le aziende metalmeccaniche di installazione di impianti che accedono ai cantieri. Ecco l'approfondimento a cura di Confapi Aniem e le faq dell'ispettorato.


Il provvedimento, composto da 10 articoli, prevede, in particolare:

- La presentazione della domanda (potranno essere delegati consulenti del lavoro, avvocati e Caf) attraverso un apposito portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro nel quale dovrà essere dichiarato il possesso dei seguenti requisiti:

a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (autocertificazione);

b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal testo Unico sulla sicurezza (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);

c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (autocertificazione);

d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà);

e. possesso della certificazione di regolarità fiscale nei casi previsti dalla normativa vigente (autocertificazione). In particolare il D.Lgs. n.241/1997 la prevede: gli obblighi riguardano i sostituti d’imposta “ che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici”.

f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà).

- In attesa del rilascio della patente (30 crediti iniziali incrementabili fino a 100) è comunque consentito lo svolgimento delle attività salva diversa comunicazione dell’Ispettorato.

- Sarà possibile operare con una dotazione di almeno 15 crediti e in caso di patente con punteggio inferiore, è consentito il completamento delle attività in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

- Non sono obbligati al possesso della patente a punti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

- La patente è revocata nei casi di “dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno più requisiti”.

- La patente è sospesa fino a 12 mesi con provvedimento dell’Ispettorato del lavoro territoriale e prevede sulla base di due distinte fattispecie:

✓ infortuni che causano la morte di uno o più lavoratori imputabili “a titolo di colpa grave” al datore di lavoro, al suo delegato o al dirigente responsabile. Il provvedimento è obbligatorio, fatta salva diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata;

✓ infortuni che causano l’inabilità permanente di uno o più lavoratori o una irreversibile menomazione, imputabili al datore di lavoro sempre almeno a titolo di colpa grave; in questo caso potranno anche essere adottate misure cautelari alternative alla sospensione.

- l’art. 5 del decreto disciplina tutte le ipotesi di incremento dei crediti sulla base della storicità dell’impresa (sia al momento della domanda che successivamente), gli investimenti e l’attività di formazione sulla sicurezza e su altre attività;

- l’art. 7, infine, disciplina le modalità di recupero dei crediti subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL, tenuto conto della partecipazione ai corsi di formazione da parte dei soggetti occupati nei cantieri in cui si è verificata la violazione e della realizzazione di investimenti in materia di salute e sicurezza.

Lo scorso lunedì 23 settembre, inoltre, è stata pubblicata la Circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che fornisce indicazioni sull’applicazione del decreto. La Circolare introduce un’importante modalità tecnica e temporale nella presentazione della domanda.

“In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal momento della pubblicazione della presente circolare è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente”.

L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva deve essere inviata alla casella dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it. entro il 31 ottobre 2024 “e vincola l’operatore a presentare la domanda entro la medesima data. A partire dal 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo Pec, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale”.

Dal 24 Settembre e fino al 31 ottobre, in sostanza, è possibile inviare, via pec, la comunicazione con il modello di autocertificazione (allegato alla Circolare dell’Ispettorato) nella quale l’impresa autodichiara il possesso dei requisiti richiesti e si impegna comunque a richiedere il rilascio della patente sul portale entro il 31 ottobre. Dal 1° novembre gli operatori che non hanno utilizzato la pec e non hanno presentato domanda al portale si troveranno in una situazione irregolare anche rispetto all’eventuale attività svolta nel mese precedente.

Per l’accesso al portale (sarà necessario lo Spid o la Cie). All’esito della domanda, il portale genererà un codice associato alla patente che verrà rilasciata in formato digitale con un punteggio iniziale di 30 crediti; la patente potrebbe non essere rilasciata solo qualora l’Ispettorato accerti l’assenza di uno o più requisiti.

Per il riconoscimento dei crediti ulteriori previsti dal decreto e che consentiranno alle imprese di raggiungere un massimo di 100 crediti bisognerà attendere il 1° gennaio p.v.

Si segnala, infine, la pubblicazione delle prime faq da parte dell’Ispettorato.


Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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