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PATENTE A CREDITI NEI CANTIERI, CONFAPI ANIEM AL TAVOLO COL MINISTERO DEL LAVORO

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L'obiettivo del Ministero arrivare all'attuazione entro il 1° ottobre 2024, per la Confederazione passi avanti, "ma permangono criticità legate alla difficile applicabilità". Le novità della bozza presentata.

 

Confapi Aniem ha partecipato ad una nuova riunione del tavolo con le parti sociali presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali utile a proseguire nel percorso di attuazione della patente a crediti entro il primo ottobre 2024, come previsto dalla legge n. 56/2024 di conversione con modificazioni del cosiddetto Decreto Pnrr-bis. L’incontro presieduto dal Capo di Gabinetto Mauro Nori e dal capo Ufficio Legislativo Giuseppe Zuccaro, chiude il confronto con le parti sociali con la firma del decreto – come comunicato - che potrebbe arrivare anche la prossima settimana.

In apertura della riunione, è stata consegnata un ulteriore versione del provvedimento, nella quale il Ministero ha cercato di trovare una sintesi tra le proposte pervenute dai Sindacati e quelle presentate unitariamente dalle rappresentanze del mondo imprenditoriale, ponendosi l’obiettivo anche di rendere il decreto più coerente con i contenuti della norma primaria (d.l. n.19/2024 come convertito dalla legge n.56/2024). Nella bozza di lavoro del decreto ministeriale introdotta con cui si regolamentano le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente, si evidenziano i contenuti informativi della patente, i presupposti e il procedimento per l’adozione del provvedimento cautelare di sospensione dello strumento e di attribuzione dei crediti, oltre che le modalità per il recupero dei crediti decurtati. Inoltre si ribadisce la possibilità di estendere la patente a crediti ad altri settori, dopo un primo periodo positivo di applicazione in edilizia.

Dunque, secondo Confapi Aniem pur avendo recepito parte delle indicazioni avanzate dalle Organizzazioni datoriali ed essendo certamente migliorato rispetto alle prime stesure, permangono criticità e norme di difficile applicabilità che sono state già evidenziate durante l’incontro.

Rispetto alle precedenti versioni del provvedimento si segnalano le seguenti novità:

Art. 1 – Il possesso di alcuni requisiti (iscrizione camera commercio, durc e regolarità fiscale) è attestato con autocertificazione, mentre gli altri dovranno essere attestati con dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. La disciplina si applica solo alle imprese affidatarie, esecutrici e ai lavoratori autonomi con esclusione dei fornitori e delle prestazioni intellettuali (limitazione contestata che sarà pertanto oggetto di ulteriore verifica). All’atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata la patente in formato digitale e, entro 10 giorni, ne sarà data notizia all’RLS. La patente viene revocata nelle ipotesi in cui sia accertata in via definitiva la non veridicità delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti.

Art. 2 – Possono accedere al portale che riporta i dati informativi sulla patente, oltre ai soggetti direttamente interessati, anche “i soggetti titolari di un interesse qualificato” (es. committenti privati) limitatamente a parte dei contenuti.

Art. 3 – Il provvedimento di sospensione, per un massimo di 12 mesi, è adottato per infortuni dai quali scaturisca la morte o l’inabilità permanente (anche parziale) del lavoratore per colpa grave del datore di lavoro; la durata della sospensione terrà conto della gravità della violazione, e delle recidive.

Art. 4 – La patente potrà avere un punteggio massimo di 100 crediti (con punteggio base di 30) perseguibili attraverso la storicità dell’azienda e investimenti in formazione.

Art. 5 – Sono state notevolmente ampliate le ipotesi che comportano l’attribuzione di crediti ulteriori, accogliendo, tra l’altro, anche specifiche proposte di Confapi Aniem come quella sui criteri reputazionali (che dovranno essere inserite anche nella Tabella allegata).

Art. 6 - Si è cercato di valorizzare l’elemento della storicità anche in chiave dinamica (successiva all’ottenimento della patente) riconoscendo “un credito per ciascun biennio successivo al rinnovo dell’asseverazione del modello di organizzazione e gestione, rilasciato dall’organismo paritetico iscritto al repertorio nazionale). E’ stato evidenziato al Ministero come la norma, così formulata, sia di difficile e limitata applicabilità.

Art. 7 – Nell’attuale stesura la disciplina per il recupero crediti sarebbe limitata alle imprese scese sotto i 15 crediti (e quindi impossibilitate ad operare). La frequenza ai corsi di formazione sarebbe riservata al datore di lavoro, ai soggetti autori delle violazioni e, ove presenti, ai lavoratori occupati presso il cantiere nel quale c’è stata la violazione. Viene prevista la valutazione positiva di una Commissione composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

Il decreto è ancora suscettibile di modifiche e, nelle intenzioni del Ministero, dovrebbe essere approvato comunque nei prossimi giorni.

Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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