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POLIZZE CATASTROFALI PER LE PMI: ARRIVA LA PROROGA

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Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2025 ha approvato un decreto-legge che differisce, per le micro, piccole e medie imprese, l’obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Il termine è differito all'1 ottobre 2025 per le medie imprese e all'1 gennaio 2026 per le piccole e micro imprese. Resta invece confermato all'1 aprile il termine per le grandi imprese, per le quali non scatteranno però le sanzioni: per ulteriori 90 giorni non si terrà infatti conto dell'eventuale inadempimento dell'obbligo di assicurazione nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

il decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri venerdì scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ieri, DL 39 del 31 marzo 2025. Tale decreto prevede una gradualità nell’ entrata in vigore dell’obbligo ed in particolare:

- Per le grandi imprese - quelle che superano almeno due dei seguenti criteri quali totale dello stato patrimoniale superiore ai 25 mln. di euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni oltre i 50 mln. di euro e numero medio dei dipendenti durante l’esercizio superiore ai 250 - rimane l’obbligo di stipula entro il 31 marzo 2025 ma vengono sospese per 90 giorni le conseguenze sanzionatorie dell’inadempimento dell’obbligo;

- Per le medie imprese - quelle che rispondono ad almeno due dei tre criteri quali il totale dello stato patrimoniale da 5 a 25 mln di euro; i ricavi netti delle vendite e delle prestazioni da 10 a 50 mln. di euro e numero medio dei dipendenti durante l’esercizio da 50 fino a 249 - l’obbligo di stipula della polizza entrerà in vigore dal 1° ottobre 2025 ed è coevo all’entrata in vigore delle sanzioni per le imprese che non adempiono all’obbligo di stipula;

- Per le micro e piccole imprese - quelle che rispondono ad almeno due dei tre criteri: microimprese (totale dello stato patrimoniale fino 450.000 euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni fino a 900.000 euro e numero medio dei dipendenti durante l’esercizio fino a 10) e piccole imprese (totale dello Stato patrimoniale tra 450.000 euro e 5 mln. di euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni tra 900.00 e 10mln. di euro e dipendenti da 10 a 49) l’obbligo entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed anche in questo caso le sanzioni si applicano a partire da tale data.

 

In sede di riunione sono state illustrate le possibili risposte ad alcune prime FAQ (tra le quali talune inviate da Confapi) che saranno pubblicate non appena il decreto di proroga entrerà in vigore.

Il Ministero ha accolto la proposta che Confapi ha fatto sin dalla prima riunione per l’istituzione, sin da subito, di un Tavolo di Monitoraggio sull’implementazione della normativa che, già in fase di conversione del decreto-legge, potrà rappresentare la sede di confronto nella quale condividere le proposte di modifica che necessitano di una disposizione di legge. Il Tavolo sarà funzionale anche al monitoraggio ed alla risoluzione delle criticità che saranno poste dalle Confederazioni partecipanti.

Sarà anche la sede nella quale condividere i contenuti di una circolare interpretativa che possa risolvere i nodi che non troveranno risposta in queste prime FAQ e per le quali si ritiene essenziale un’interpretazione univoca.

Tra gli elementi emersi al Tavolo si evidenzia:

- La totale deducibilità ai fini fiscali del premio relativo alla polizza catastrofale sottoscritta (in quanto considerato a tutti gli effetti costo di produzione);

- Probabilmente sarà risolta nel decreto-legge in conversione l’ambiguità, evidenziata da Confapi, relativamente alle conseguenze sanzionatorie per l’inadempimento dell’obbligo di stipula sia specificandone la non retroattività, sia valutando se fare una lista positiva degli incentivi interessati nonché sterilizzando l’impatto della previsione sulle garanzie pubbliche ed i sistemi di credito;

- È stata cristallizzata l’interpretazione per cui l’obbligo di stipula della polizza grava sull’utilizzatore del bene indipendentemente dalla proprietà dello stesso e dalla natura giuridica del proprietario;

- La possibilità di liquidazione anticipata fino al 30% dell’importo indennizzabile su richiesta dell’impresa assicurata in caso di evento catastrofale contenuta nell’art. 23 della Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità, approvata definitivamente dal Parlamento ed in attesa di pubblicazione in GU;

- La specifica che la definizione di PMI è per singola impresa e non per imprese appartenenti ad uno stesso gruppo;

- È ancora irrisolto, invece il tema della definizione dell’”abuso edilizio” che continueremo a porre con forza all’attenzione del MIMIT nell’interlocuzione in seno al Tavolo, nonché nelle sedi legislative competenti.

 

Non mancheremo di tenervi aggiornati sulla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge ed, in vista della prossima convocazione del Tavolo nonché dell’invio di ulteriori osservazioni, segnalazioni criticità e/o questioni interpretative, vi chiediamo di inviarle all'indirizzo mail: segreteriapresidenza@confapi.org e legislativo@confapi.org.

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare la Segreteria organizzativa di Confapi Padova:

Dott.ssa Elena Ferraris

e.ferraris@confapi.padova.it

049 8072273

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