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Proroga documento unico di circolazione e proprietà autoveicoli

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Prorogata al 1° gennaio 2019 l'entrata in vigore del nuovo documento unico di circolazione e proprietà degli autoveicoli: tale documento, che andrà ad assorbire le funzioni della carta di circolazione e del certificato di proprietà, doveva inizialmente avere valore per le immatricolazioni effettuate dal 1° luglio 2018.

Era stata inizialmente fissata al 1° luglio 2018 la data dalla quale per ogni nuova immatricolazione di autoveicoli/motoveicoli/rimorchi o aggiornamento della carta di circolazione, venga rilasciato il nuovo “documento unico” che assorbe le funzioni dell’attuale carta di circolazione e del certificato di proprietà (quest’ultimo, già reso in forma digitale dal 5 ottobre 2015): era quanto previsto dal decreto legislativo n. 98/17 (1), ma la legge di stabilità 2018 (2), ne ha differito l’entrata in vigore alla nuova data del 1° gennaio 2019.

Nel documento unico verranno annotati i dati tecnici del veicolo ed i dati di intestazione dello stesso, nonché i dati validati dal PRA relativi alla situazione giuridico-patrimoniale ed i dati relativi alla cessazione del veicolo dalla circolazione conseguente alla sua demolizione o definitiva esportazione all’estero.

Per l’ottenimento del documento unico sarà dovuta una tariffa che verrà determinata con apposito decreto e comunque non superiore alla somma delle tariffe oggi dovute per il rilascio della carta di circolazione e del certificato di proprietà.

Le carte di circolazione ed i certificati di proprietà rilasciati anteriormente al 1° gennaio 2019 mantengono la loro validità e verranno sostituiti dal documento unico nel solo caso in cui si renda necessario una loro nuova emissione.

Con il decreto del Ministero dei trasporti del 23 ottobre 2017 (3), erano anche state fissate le modalità operative di annotazione nel documento unico di circolazione dei dati relativi alla situazione giuridico patrimoniale dei veicoli, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché provvedimento di fermo ammini strativo.

Tutti questi dati vengono annotati nel primo riquadro inferiore del retro della carta di circolazione.

Note:

(1) Decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 98, pubblicato sulla G.U. n. 145
del 24 giugno 2017

(2) Legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1 comma 1140, pubblicata sul S.O.
alla G.U. n. 302 del 29 dicembre 2017

(3) Decreto del Ministero dei trasporti del 23 ottobre 2017, pubblicato sulla G.U. n. 264 dell’11 novembre 2017

Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it

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sicurezza

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