Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato una circolare contenente i chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi d'ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto - Chiarimenti
Con riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti l'utilizzo, durante l'esecuzione di lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sottosistemi per la protezione contro le cadute dall'alto, di intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito I'INAIL, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
Si precisa, preliminarmente, che, in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio:
- quelli che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall'essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI - Dispositivi di Protezione Individuale);
- quelli installati permanentemente nelle opere stesse, e che pertanto sono caratterizzati dall'essere fissi e non trasportabili. E' opportuno precisare che, ad avviso delle scriventi Amministrazioni, rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano "rimovibili", perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.
1. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI NON PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE
Premesso che l'articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 8112008 e smi " ..... intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di protegger/o contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro ..... " e che l'articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i "DPI devono essere conformi alle norme di cui al O.Lgs. n. 475/1992" ed infine che l'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 47511992 prescrive che " ..... si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l 'indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza ..... ", ne consegue che i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI.
Da quanto sopra discende che tali dispositivi di ancoraggio presentano almeno le seguenti caratteristiche:
- sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
- sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.
2. DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO INSTALLATI PERMANENTEMENTE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE
Stante quanto riportato al punto 1 i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 475192 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.
Sulla base di quanto sopra, si ritiene che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 8911 06/CEE del Consiglio.
Leggi la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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