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PUBBLICATO IL NUOVO DECRETO SANZIONI PER I MATERIALI E OGGETTI DESTINATI A VENIRE A CONTATTO CON I PRODOTTI ALIMENTARI (M.O.C.A)

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E’ stato pubblicato il 18.03.2017 ed è entrato in vigore il 2.4.2017 il Decreto Legislativo n. 29 del 10 febbraio 2017 “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n.1935/2004, n.1895/2005, n.2023/2006, n.282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”.

Il nuovo decreto definisce in modo più dettagliato, rispetto al DPR 777/82, le violazioni e le corrispondenti sanzioni rispetto alle principali disposizioni europee, applicabili ai materiali o oggetti destinati al contatto alimentare, tra cui il Regolamento 1935/04/CE e il Regolamento 2023/06/CE.

In sintesi alcuni contenuti del nuovo decreto:

  • Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a 80.000 per l’operatore economico che produce o utilizza, in qualunque fase della produzione, trasformazione e distribuzione, materiali o oggetti che trasferiscono ai prodotti alimentari, componenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute umana, in violazione dell’art.3 del Reg.1935/04;
  • Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 7.500 a 60.000 per l’operatore economico che immette sul mercato materiali che non rispettino le norme di buona fabbricazione  secondo quanto disposto dal Reg. 2023/06;
  • Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.500 a 25.000   per l’operatore economico che  etichetti, pubblicizzi o presenti materiali o oggetti destinati  a venire a contatto con gli alimenti in modo che possa indurre in errore i consumatori relativamente al loro corretto e sicuro utilizzo.
  • Sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma fino a 60.000  euro per l’operatore economico che in  violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità dei M.O.C.A. secondo quanto previsto dall’art.17 del Reg. 1935/04  non disponga immediatamente il ritiro di prodotti difettosi.

E’ stato, inoltre, introdotto nell’art.6 del Decreto l’obbligo per gli operatori economici dei materiali e oggetti  destinati a venire a contatto con gli alimenti  di  comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente gli stabilimenti che eseguono le attività previste dal Reg. (CE) 2023/2006; tale obbligo, valido anche per operatori già registrati  o conosciuti ai sensi del Reg. (CE) 852/04 e 853/04, dovrà essere attuato entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto (2 aprile 2017).

Per le aziende che intendono verificare la conformità delle attività svolte, in relazione al Decreto Legislativo n.29/2017 è  possibile richiedere un servizio di check-up aziendale o una consulenza personalizzata in materia di MOCA.
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Per ulteriori informazioni sui regolamenti MOCA contatta l'Associazione.

CONSULTA IL DECRETO LEGISLATIVO N. 29 2017 CHE DISCIPLINA LA MATERIA

Confapi Padova
Tel. 049 8072273
info@confapi.padova.it

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