Collaborazioni artt. 2 e 52 decreto legislativo 81/2015
A decorrere dal 25 giugno 2015 non potranno essere attivati nuovi contratti di collaborazione a progetto (co.co.pro). Quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro scadenza. L’eliminazione del lavoro a progetto non preclude in capo al committente la possibilità di instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rispettandone i requisiti fondamentali: coordinazione, continuità, carattere prevalentemente personale della prestazione, mancanza di subordinazione. Dal 01 Gennaio 2016 viene introdotta la presunzione di subordinazione a tutte le collaborazioni considerate non genuine, ad eccezione delle collaborazioni:
- per le quali gli accordi collettivi stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano discipline specifiche;
- nell’esercizio di professioni intellettuali, con iscrizione in appositi albi professionali;
- relative ad attività prestate nell'esercizio della loro funzione da componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
- rese ai fini istituzionali per associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate ed agli enti di promozione sportiva riconosciuta dal CONI.
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Diego Maragno
Area Sindacale Confapi Padova
Confapi Padova
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