Lo scorso 18 aprile, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 108, la terza modifica dell'allegato XIV del regolamento REACH.
Regolamento (UE) n. 348/2013 della Commissione, del 17 aprile 2013, recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
L'allegato XIV contiene sostanze che rispondono ai criteri di pericolosità elencati all'art.57 del regolamento e che erano già state incluse nella lista candidata all'autorizzazione (SVHC). Possono essere incluse in questo allegato le sostanze con le seguenti caratteristiche di pericolo:
- Le sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione, di categoria 1A o 1B ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 della Commissione (sostanze CMR).
- Sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) in conformità di REACH (Allegato XIII).
- Sostanze identificate caso per caso, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi che diano adito ad un livello di preoccupazione equivalente alle sostanze CMR o PBT/vPvB.
Consulta il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
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