Attraverso la pubblicazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1435 da parte della Commissione CEE/CE lo scorso 12 ottobre, sono stati emanati i termini di aggiornamento degli obblighi che incombono ai dichiaranti a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Si tratta degli obblighi dei fabbricanti o importatori di una sostanza, o degli importatori di un articolo che presenta una registrazione di una sostanza, relativi alla responsabilità di aggiornare le loro registrazioni “senza indebito ritardo con nuove informazioni pertinenti» e di trasmetterle all’Agenzia europea per le sostanze chimiche.”
Il regolamento 2020/1435 fissa i termini per gli aggiornamenti del REACH (che vengono fissati in 3 mesi per aggiornamenti di timo amministrativo e dai 6 ai 12 mesi per gli aggiornamenti più complessi) per quanto concerne:
- nuovi usi identificati e nuovi usi sconsigliati (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera d);
- nuove informazioni sui rischi per la salute umana e/o per l’ambiente (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera e);
- aggiornamenti che comportano sperimentazioni supplementari;
- modifiche dello stato giuridico o dell’identità del dichiarante (art. 22 paragrafo 1, lettera b);
- modifiche della fascia di tonnellaggio (articolo 22, paragrafo 1, lettera c);
- modifiche della classificazione e dell’etichettatura della sostanza registrata (22, paragrafo 1, lettera f);
- proposte di sperimentazione prima di effettuare uno dei test di cui all’allegato IX o X del Reach (22, paragrafo 1, lettera h);
- modifiche per quanto riguarda l’accesso consentito alle informazioni nella registrazione (art. 22, paragrafo 1, lettera i);
- aggiornamenti o modifiche della relazione sulla sicurezza chimica o degli orientamenti per un uso sicuro (all’articolo 22, paragrafo 1, lettera g);
- altri aggiornamenti combinati.
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