Lo scorso 31 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n.192 (decreto “Milleproroghe”), comparso sul sito del SISTRI il 7 gennaio 2015, che proroga l’applicabilità delle sanzioni relative al SISTRI:
- Al 1° febbraio 2015 per la mancata iscrizione (se dovuta) e il mancato pagamento del contributo 2014 (se dovuto);
- Al 31 dicembre 2015 per gli errori nell’utilizzo del sistema SISTRI.
Quindi:
- per i soggetti obbligati al SISTRI e iscritti, il versamento del contributo 2014 (qualora non ancora effettuato) è dovuto e il termine di pagamento è fissato entro il 31/01/2015.
- per i soggetti obbligati al SISTRI e non ancora iscritti, il termine per la regolarizzazione dell’iscrizione è fissato entro il 31/01/2015.
Rammentiamo che sono obbligati all’iscrizione al SISTRI e, pertanto, anche al versamento del contributo annuale:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che occupano più di 10 dipendenti;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta o trasporto di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale prodotti da terzi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi derivanti dal trattamento di rifiuti;
- i soggetti dell’intermodalità (terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari, ecc.) che detengono rifiuti pericolosi in attesa della loro presa in carico da parte del vettore successivo (nave, treno, gomma).
Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione e di versamento del contributo annuale:
- i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che occupano meno di 10 dipendenti;
- gli enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi;
- gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto, gestione, intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi.
Consulta l'Allegato II al dm 52/2011
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