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Riforma del contenzioso tributario: le principali novità

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Il decreto legislativo numero 156 del 2015 ha riscritto il contenzioso tributario apportando delle innovazioni che lo rendono più efficiente e razionale. Tali importanti novità illustrate dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 38/E del 29 dicembre trovano applicazione per i giudizi pendenti alla data del 01.01 2016, cioè ai ricorsi notificati dal contribuente a decorrere appunto dal primo gennaio di quest'anno. Ecco un sunto delle principali novità introdotte.

Assistenza tecnica. Il decreto di rofrma ha elevato la soglia economica al di sotto della quale è consentito al contribuente di stare in giudizio personalmente senza l'assistenza tecnica di un professionista: si alza da 2582,28 a 3.000 euro la soglia. Il decreto, per i soggetti abilitati all’assistenza tecnica, introduce nuovi criteri di distinzione per materia, differenziando tra: coloro che possono assistere i contribuenti nella generalità delle controversie (avvocati); quelli abilitati alla difesa per controversie che hanno ad oggetto materie specifiche (periti agrari, ingegneri); e infine coloro che possono assistere soltanto alcune categorie di contribuenti (dipendenti del CAF, dipendenti di associazioni di categoria rappresentate nel CNEL).

Spese di giustizia. Il D.Lgs. n. 156 del 24 settembre 2015 interviene anche sulle spese di giudizio. Si conferma che la parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza. Si introduce, poi, il principio secondo cui le spese di giudizio possono essere compensate, totalmente o parzialmente, dalla Commissione tributaria solo se vi sia soccombenza reciproca o se sussistano gravi ed eccezionali motivazioni che devono essere comunque giustificate dal giudice. Inoltre,  le spese di giudizio arrivano ad includere, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre al contributo previdenziale e IVA, se dovuti. In base al decreto, nella liquidazione delle spese a favore dell’ente impositore e dell’Agente della riscossione, se assistiti da propri funzionari, vengono applicate le disposizioni per la liquidazione del compenso che spetta agli avvocati, con una riduzione pari al 20% dell’importo globalmente previsto. Le spese di giudizio subiscono, invece, una maggiorazione del 50% nelle controversie proposte contro atti reclamabili. Nel caso in cui, poi, una parte rifiuti, senza giustificata ragione, la proposta conciliativa, è chiamata a sostenere le spese processuali qualora il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta conciliativa. Le spese si considerano compensate se è intervenuta la conciliazione.

Comunicazione e notificazione in via telematica. Nuove disposizioni sono introdotte per incrementare il ricorso alla posta elettronica certificata per effettuare le comunicazioni e le notificazioni nel processo tributario. L’indirizzo di posta elettronica del difensore o delle parti va indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. In caso di mancata indicazione ovvero di mancata consegna del messaggio di posta per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni vengono esclusivamente eseguite attraverso deposito in segreteria della Commissione tributaria (anche in via telematica).

Reclamo e mediazione. Riguardo agli istituti deflativi del contenzioso, il legislatore allarga l’applicabilità del reclamo, oltre alle controversie che coinvolgono l’Agenzia delle Entrate, a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore. Il ricorso non è procedibile fino a 90 giorni dalla rispettiva notifica, termine entro il quale la mediazione va conclusa. Trascorsi i 90 giorni, ne decorrono altri 30 per la costituzione in giudizio da parte del contribuente. In riferimento alla mediazione si stabilisce che, se questa ha ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla firma dell’accordo, delle somme dovute o della prima rata. Se, invece, la stessa ha ad oggetto la restituzione di somme, si perfeziona con la sottoscrizione dell’accordo in cui sono riportate le somme dovute e con i termini e le modalità di pagamento. L’accordo rappresenta il titolo per il pagamento delle somme che sono dovute al contribuente.

Conciliazione giudiziale. Tra le altre novità, viene totalmente rivista la disciplina della conciliazione giudiziale, introducendone due tipologie: conciliazione fuori dall’udienza (art. 48) e conciliazione in udienza (art. 49-bis).

Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente. Il decreto dispone l’immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e di quelle che sono emesse avverso gli atti relativi alle operazioni catastali, il cui pagamento può essere subordinato dal giudice alla prestazione di valida garanzia se l’importo supera i 10.000 euro e se si accerti in sentenza la solvibilità del contribuente.

Ufficio Stampa Confapi Padova
stampa@confapi.padova.it

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