Diventa Socio
Iscriviti alla Newsletter
Iscriviti alla Newsletter
Ritorna a Confapi Padova

RISCHI CATASTROFALI: ABBIAMO FATTO CHIAREZZA SUGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE

4ad63b7c-523e-f7fe-21ea-d2eacc5f2473.jpg

Come è noto, il prossimo 31 marzo scade il termine fissato per l’entrata in vigore dell’obbligo di stipula delle polizze assicurative a copertura del rischio catastrofale, secondo le modalità da ultimo indicate nel Decreto interministeriale 30 gennaio 2025, n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2025 ed entrato in vigore lo scorso 14 marzo. Il tema, che riguarda 4 milioni di imprese, è molto discusso. Confapi Padova lo ha affrontato nel corso del webinar “RISCHI CATASTROFALI: OBBLIGHI DI ASSICURAZIONE PER LE IMPRESE” di martedì 25 marzo, con gli interventi di Matteo Rava, Commercialista, Area Fiscale Confapi Padova, Gianluca MenegaldoGenerali Italia e Luca BoscoloGenerali Italia, e la moderazione della vicedirettrice Francesca Coccato.

Nei giorni scorsi Confapi ha chiesto che tale termine possa essere differito a successiva data considerando l’imminenza della scadenza rispetto alla pubblicazione del decreto e alle incertezze interpretative non risolte. Al momento sembra che si stia valutando la concessione di un’ulteriore proroga. In particolare si segnala un emendamento all’AC 2281 (DL bollette) teso a posticipare al 31 ottobre 2025 l’entrata in vigore dell’obbligo.

Allo stesso tempo, al fine di poter informare al meglio le aziende associate, in assenza di chiarimenti ufficiali da parte dei Ministeri competenti, sono state sottoposte ai responsabili tecnici ministeriali alcune criticità emerse dall’esame del testo del decreto e dalle segnalazioni da parte di diverse Associazioni del sistema.

Relativamente a tali criticità, si ritiene che non possa più ritenersi suscettibile di differente interpretazione la previsione relativa al soggetto su cui grava l’obbligo di stipula, considerando che rientrano nel campo di applicazione della norma tutte le immobilizzazioni di cui all’art. 2024, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) c.c. (terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali) “A QUALSIASI TITOLO IMPIEGATI per l’esercizio dell’attività di impresa” (art. 1 lett. b) del decreto n. 18 del 2025).

Ne consegue pertanto che, anche nell’ipotesi in cui il fabbricato dove si svolge l’attività d’impresa sia in locazione (non già di proprietà dell’impresa medesima), questa è comunque obbligata ad assumersi l’onere di stipulare la relativa polizza a copertura del rischio catastrofale seppure il proprietario del fabbricato risulti essere un soggetto privato sul quale l’obbligo è inefficace. In tale fattispecie specifica, l’impresa dovrà stipulare un’assicurazione per conto altrui, ai sensi dell’art. 1891 c.c., ossia un’assicurazione a nome proprio ma a beneficio del proprietario dell’immobile.

Permangono, tuttavia, ulteriori criticità non risolte neppure a seguito delle interlocuzioni istituzionali già avvenute, per le quali si sta predisponendo una nota formale da indirizzare al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) e al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). In tale nota si richiederà un’interpretazione univoca delle disposizioni normative, al fine di fornire adeguata chiarezza operativa alle imprese associate.

 

1) Determinazione del premio assicurativo

Il decreto prevede che i premi assicurativi siano determinati in funzione del rischio, valutato in base ai seguenti parametri:

- localizzazione geografica del rischio;

- vulnerabilità intrinseca dei beni assicurati;

- disponibilità di serie storiche, mappe di pericolosità e altri dati territoriali.

Tuttavia, tali parametri risultano nella esclusiva disponibilità delle compagnie assicurative, con la conseguente impossibilità, per le imprese, di stimare preventivamente l'entità del premio. Questo comporta il rischio di vedersi applicati premi elevati, con un aggravio significativo dei costi aziendali.

Inoltre, non è chiarito:

- secondo quali criteri il premio venga effettivamente ridotto al diminuire del rischio;

- in che modo le misure di prevenzione del rischio adottate dalle imprese siano valutate dalle compagnie assicurative ai fini della modulazione del premio.

 

2) Ambiguità in merito alle conseguenze sanzionatorie per l'inadempimento

Non risulta chiara l’entità della sanzione prevista per le imprese che non adempiono all’obbligo di stipulare la polizza assicurativa. L’unico riferimento normativo esplicito è contenuto nella Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), art. 1, comma 102, che prevede: “Dell’inadempimento dell’obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi o catastrofali.”

A fronte del silenzio del decreto attuativo, si ritiene indispensabile chiarire:

- che la sanzione non abbia effetto retroattivo rispetto a contributi, sovvenzioni o agevolazioni già in corso di erogazione;

- il significato dell'espressione "tenere conto", che, se lasciato alla discrezionalità di singole amministrazioni, potrebbe dar luogo a trattamenti disomogenei e discriminatori;

- l’impatto della previsione sulle garanzie pubbliche e sui sistemi di credito, con particolare attenzione al rischio di esclusione automatica dalle misure di sostegno.

 

3) Ambiguità interpretative in merito agli abusi edilizi

Confapi ha evidenziato fin dalla fase di elaborazione del decreto la necessità di chiarimenti sull’esclusione dall’obbligo assicurativo in caso di abusi edilizi. La L. 213/2023, all’art. 1, comma 106, dispone infatti che: “L’obbligo di cui al comma 101 non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.”

Tale disposizione è stata recepita anche dal decreto attuativo, art. 1, comma 2.

Tuttavia, non viene definita la tipologia di abuso edilizio che determina l'esclusione dall'obbligo assicurativo. La genericità dei riferimenti normativi espone le imprese al rischio di:

- dover comunque sottoscrivere polizze per adempiere a un obbligo di legge;

- vedersi poi negata la copertura assicurativa in caso di sinistro a causa di presunte irregolarità edilizie.

È dunque necessario precisare in modo inequivocabile quali fattispecie di non conformità edilizia comportino l’esclusione dalla copertura assicurativa. Ad esempio, sarebbe opportuno specificare che l’esclusione si applica esclusivamente ai beni immobili che presentino “difformità gravi incidenti sullo stato legittimo dell’immobile”.

 

4) Determinazione del valore assicurabile: ricostruzione a nuovo o valore commerciale

Dall’interpretazione per la copertura dei rischi catastrofali sembra emergere – soprattutto considerando i modelli di polizza adottati dalle compagnie assicurative - che il valore assicurabile dei beni che rientrano nel campo applicativo della norma sia necessariamente quello della “ricostruzione a nuovo” (similmente a quanto accade nelle polizze che coprono i rischi relativi alle case di proprietà) escludendo il valore commerciale del bene al momento della stipula.

Una tale previsione dovrebbe essere meglio definita al fine di evitare che:

- nel calcolo dell’indennizzo vengano esclusi, dalla relativa valutazione, dei parametri che possono agevolare le imprese nel poter contrattare condizioni di maggior favore;

- venga preclusa la possibilità di ottenere un indennizzo più congruo in caso di sinistro.

 

5) Proposte di modifica normativa a tutela delle PMI industriali

In considerazione dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione e della conseguente incidenza economica, si propone di intervenire sulla disciplina vigente della tassazione sulle polizze catastrofali (attualmente pari al 22,25%), attraverso le seguenti misure:

- introdurre una riduzione in termini percentuali della tassazione prevista, creando le condizioni per poter ridurre sensibilmente il premio assicurativo e gli altri oneri connessi gravanti sulle PMI industriali;

- destinare le maggiori entrate fiscali a un Fondo dedicato al cofinanziamento delle misure di prevenzione del rischio attuate dalle imprese;

- intervento di SACE per sostenere la stipula di polizze di secondo rischio, a garanzia della parte di indennizzo non coperta dalla polizza principale.

 

6) Proposta per l’istituzione di un Tavolo di monitoraggio

Confapi ha inoltre formalmente richiesto l’istituzione di un Tavolo di monitoraggio permanente tra Governo, IVASS, rappresentanze imprenditoriali e assicurative. Tale organismo dovrebbe:

- rilevare le criticità applicative del decreto in fase di attuazione;

- valutare periodicamente gli effetti della normativa sulle PMI;

- proporre, all’occorrenza, interventi correttivi e di adeguamento normativo in base ai dati raccolti.

 

Aggiornamento del 26 marzo 2025: l’emendamento presentato al disegno di legge di conversione del DL Bollette, volto a prorogare il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali dal 31 marzo 2025 al 31 ottobre 2025, è stato dichiarato inammissibile per estraneità di materia e, pertanto, non potrà essere sottoposto a votazione.

Il MIMIT, anche a seguito dell’azione di CONFAPI (richiesta di proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali e invio di quesiti interpretativi ai direttori generali dei Ministeri competenti, come indicato nella comunicazione di lunedì 24 u.s.), ha convocato una riunione “ristretta” nel pomeriggio di lunedì 31 marzo, al fine di approfondire le criticità emerse.

 

Nel caso in cui vi siano state manifestate nuove e ulteriori criticità rispetto a quelle rilevate nonché delle proposte modificative della normativa in esame, vi chiediamo di inviarle all’indirizzo mail: segreteriapresidenza@confapi.org e legislativo@confapi.org in modo che sia possibile rappresentare tutte le istanze territoriali ai Ministeri competenti.

Per ulteriori approfondimenti è possibile contattare la Segreteria organizzativa di Confapi Padova:

Dott.ssa Elena Ferraris

e.ferraris@confapi.padova.it

049 8072273

Condividi su
Stampa Stampa RISCHI CATASTROFALI: ABBIAMO FATTO CHIAREZZA SUGLI OBBLIGHI PER LE IMPRESE

RESTA AGGIORNATO,

Iscriviti alla newsletter