Possono coesistere nuove SdS e vecchie valutazioni dei rischi?
Dal 1° giugno 2015 tutti i produttori, miscelatori, ed utilizzatori dovranno confrontarsi con le nuove classificazioni di tutte le miscele: il Regolamento CLP relativo a classificazione, etichettatura e imballaggio degli agenti chimici sarà la sola normativa vigente sull'argomento (già obbligatoria per le sostanze pure dal 01/12/2012).
Le novità introdotte non riguardano solo un restyling estetico dei pittogrammi e una traduzione dalle vecchie frasi R alle nuove frasi H, ma diversi criteri di valutazione della pericolosità delle sostanze e delle miscele.
Negli ultimi anni molte sostanze hanno visto modificata la loro classificazione: ultimo esempio particolarmente significativo è quello del Regolamento Europeo 605/2014, in base al quale dal 01/04/2015 saranno effettive le modifiche alla classificazione di sostanze molto diffuse tra cui:
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FORMALDEIDE, che sarà classificata cancerogena accertata (Carc. 1B; H350);
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STIRENE, che sarà classificato anche H361d (Sospettato di nuocere al feto);
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ETILBENZENE, che sarà classificato anche H304 (Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie).
Cosa cambia per la VALUTAZIONE DEI RISCHI derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sui luoghi di lavoro?
Ovvia la premessa che è sempre utile ribadire: il Datore di Lavoro deve innanzi tutto chiedere nuove Schede di Sicurezza conformi alla nuova classificazione.
L'art. 223 del D.Lgs. 81/2008 prevede come primi elementi in ingresso per la valutazione del rischio chimico (Titolo IX, Capo I):
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le proprietà pericolose degli agenti chimici;
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le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza.
Quando va aggiornata la VALUTAZIONE DEI RISCHI?
Quindi, la valutazione del rischio deve essere aggiornata:
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se cambia la classificazione della miscela; in alcuni casi potrebbe addirittura essere necessaria la Valutazione del Rischio Cancerogeno / Mutageno (Titolo IX, Capo II);
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se si rilevano difformità tra l'uso identificato / lo scenario di esposizione comunicato dal produttore e quello dell'utilizzatore;
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se l'algoritmo utilizzato a supporto della valutazione del rischio ha modificato i criteri di attribuzione dei punteggi di pericolo;
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in generale, se sono modificate le condizioni di utilizzo delle miscele.
Riguardo l'ultimo punto, è noto che per l'aggiornamento periodico della Valutazione del rischio chimico non è indicato un intervallo definito (es. quadriennale come per altre valutazioni), tuttavia è assai improbabile che per anni le condizioni di utilizzo di tutte le sostanze e miscele siano rimaste immutate.
È lecito attendersi in questi mesi maggiore attenzione da parte degli organi di controllo e degli organismi di certificazione sulla valutazione del rischio chimico: ne saranno quindi presi in considerazione tutti gli elementi, sia i fattori di pericolo (SdS) che quelli di esposizione (modi d'uso).
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